martedì, 13 ottobre 2026

Le nuove regole per il risarcimento ai danneggiati dal vaccino

D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali  21 ottobre 2009 - Dario Immordino

 

Il Consiglio di Stato con la decisione 3084/2009 aveva ritenuto come "irragionevole" fondare la  corresponsione degli assegni ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, secondo quanto disposto dalla Legge n. 229/2005 sul mero criterio temporale, e aveva chiesto al Ministero di individuare questi parametri correttivi e di riformulare e pubblicare la graduatoria relativa ai seicento danneggiati da vaccini, a decorrere dal 2006.

Ciò perché il criterio temporale criterio non consentiva, da solo, di tenere in debita considerazione elementi certamente significative quali la gravità dell'affezione o del disagio economico degli aventi titolo o dei loro nuclei oni familiari.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, ha recepito le indicazioni del Supremo Consesso della giustizia amministrativa prevedendo che la graduatoria apportando i necessari correttivi e le opportune integrazioni  al criterio cronologico in modo da rendere più equi i parametri che presiedono alla corresponsione delle somme.

 La regola generale prevede che il  30% del punteggio sia assegnato in base al criterio cronologico di presentazione della domanda, il 40% in relazione alla gravità dell'affezione, mentre la situazione economica deducibile dalla dichiarazione ISEE inciderà per il 30%.
Diversa la caratura dei criteri nelle domande di assegno una tantum previsto dall'art. 4, Legge n. 229/2005 e volto a sostenere economicamente il soggetto danneggiato ed i congiunti che lo assistono, nel periodo compreso tra il  manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo. Se la domanda si riferisce alla prima rata dell’assegno, si seguirà la regola generale (30%-40%-30%), se invece l'istanza riguarda le rate successive alla prima, allora si procederà nel seguente modo: alla gravità dell'affezione sarà assegnato un punteggio pari al 60% del totale, mentre alla situazione economica rimarrà attribuito il restante 40% del punteggio totale.

 

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LaPrevidenza.it, 25/01/2010

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