La risarcibilità del danno morale da illegittimo diniego di ricongiungimento di contributi previdenziali
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 10 febbraio 2010, n. 3023
In tema di risarcimento danno, Cass. Civ. Sez Lav. n. 3023/10, precisa a proposito dell'illegittimo diniego di ricongiungimento di contributi previdenziali che la nuova dislocazione dei danni alla persona nell'ambito dell'art. 2059 c.c. appare senz'altro idonea non solo a far superare le difficoltà relative alla selezione del danno non patrimoniale risarcibile, ma anche a rendere possibile la soluzione di molti dei problemi che sorgono con riferimento alle tecniche di valutazione e di liquidazione del danno non patrimoniale. Coerentemente al contenuto di tali pronunce la giurisprudenza ha individuato, nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell'integrità psico-fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell'individuo ed attinente al “fare” del soggetto offeso. Tale premessa si appalesa indispensabile al fine di una corretta ricostruzione sistematica, nella vicenda in esame, delle poste di danno non patrimoniale risarcibili. Orbene, la pronuncia giunge a ritenere esistente il danno morale da illegittimo diniego di ricongiungimento dei contributi consistente nel non aver potuto adottare una legittima scelta di vita. Esso risiede in quella somma di ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta posta in essere dalla Cassa, che aveva comportato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria, legittima, opzione di vita.
LaPrevidenza.it, 27/04/2010