mercoledì, 06 novembre 2024

La responsabilità omissivo-colposa del datore di lavoro per violazione degli obblighi in tema di sicurezza nell’ ambiente di lavoro

Breve commento dell’Avv. Daniele Iarussi a Cass. pen., 9.7.2009, n. 28197

 

In materia di delitti contro la persona, segnatamente omicidio colposo addebitato ad un appaltatore per la violazione degli obblighi in tema di sicurezza nell'ambiente di lavoro, Cass. IV sez. 28197/09 conferma la responsabilità positivamente accertata nei due gradi di merito. Il tessuto motivazionale si offre ricco di rilevanti osservazioni in tema di reato omissivo colposo improprio calato nell’ambito del tema della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Facendo applicazione del principio generale secondo cui la colpa altrui non esclude la propria, la Corte confuta la tesi, propugnata dalla difesa, per cui la condotta imprudente ed imprevedibile del lavoratore avrebbe interrotto il nesso causale sussistente tra la colpa del datore di lavoro e l’evento infortunistico. Invero, la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versi in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo occorso al lavoratore non avendolo degnamente informato delle circostanze di pericolo insite nella zona di operatività e per non aver controllato che misure preventive adeguate fossero apprestate. Tampoco, prosegue il Collegio, è invocabile la causa esimente qualora la si ponga alla base del proprio errore di valutazione assumendo che il verificarsi dell’evento lesivo consegua non tanto ad un contegno illecito, quanto ad un’inopinata condotta negligente del lavoratore. La stessa ratio della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possano scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ratio che ha trovato avallo applicativo da parte di una costante giurisprudenza, consolidatasi attorno al principio per cui, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.

(Avv. Daniele Iarussi)

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LaPrevidenza.it, 23/10/2009

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