La giurisprudenza di merito sull’adesione del lavoratore al trasferimento presso una sede distaccata
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Trib. Roma 19 febbraio 2010
In tema di ius variandi Trib. Roma. 19.2.2010, afferma che In tema di trasferimento, l'adesione del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso una sede distaccata può manifestarsi anche per comportamento concludente. Alcuni comportamenti sociali, valutati in modo tipico, costituiscono, infatti a tutti gli effetti una tacita dichiarazione negoziale di accettazione delle nuove direttive del datore di lavoro. Nel caso di specie il lavoratore per un lungo periodo di tempo (circa sette anni) aveva prestato la propria attività presso una sede distaccata dell'azienda eseguendo correttamente la propria prestazione lavorativa in conformità delle direttive del datore di lavoro e senza avanzare alcuna riserva o contestazione formale sulla sussistenza delle esigenze tecnico - organizzative - produttive che avrebbero indotto la Società datrice al trasferimento del ricorrente (ad eccezione della iniziale precisazione di intendere il servizio come trasferta).
LaPrevidenza.it, 05/09/2010