Cassazione, sentenza 22.3.2013 n. 7318
Con sentenza dell'8 ottobre 2003, il Tribunale di Livorno dichiarava la illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate a C. F. e L.G. dal datore di lavoro (Trenitalia s.p.a.) il 3 maggio 2000.
Ai due dipendenti era stata irrogata una sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni) in ragione del rifiuto opposto a procedere all'avvio del treno sulla tratta (OMISSIS), causando un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza. I due dipendenti, in distinte occasioni, avevano opposto la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti. Ricevuto l'ordine scritto i due si erano ancora rifiutati, ritenendo che l'ordine fosse illegittimo e che eseguirlo costituisse un reato per la violazione della normativa anti infortunistica.
Il Tribunale aderiva alla tesi prospettata, accogliendo le domande.
Avverso la sentenza interponeva appello il datore di lavoro, censurandola nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto che i macchinisti non potessero procedere all'avvio del treno senza la cassetta di pronto soccorso, esistendo peraltro disposizioni interne per le quali la mancanza del presidio poteva essere ovviata con la sosta in stazione quando, come nella specie, si fosse trattato di percorsi per i quali erano previste numerose fermate. Insisteva comunque che l'obbligo del presidio riguardava solo gli impianti fissi.
Si costituivano i ricorrenti resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 13 dicembre 2006, la Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame e dichiarava la legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti.
Questi ultimi propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la società con controricorso....
LaPrevidenza.it, 18/06/2013
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