Illegittimita’ licenziamento irrogato in violazione del termine di cui al ccnl : decadenza potere disciplinare e diritto alla indennita’ risarcitoria a favore del lavoratore.
Cass.Sez. Lavoro sentenza 18 marzo 2008, n. 7295 - Maurizio Danza
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione- Sezione lavoro emanata in merito ad un caso di licenziamento di dipendente di azienda privata, appare di particolare interesse atteso che, afferma la tutela del lavoratore, anche dopo la contestazione e la presentazione delle giustificazioni da parte del dipendente, con conseguente obbligo da parte del datore al rispetto dei termini perentori indicati nel contratto collettivo per la definizione del procedimento disciplinare. Secondo la Cassazione infatti, la aspettativa del lavoratore alla archiviazione dell’azione disciplinare permane anche successivamente alla presentazione delle sue giustificazioni, con la conseguenza che, scaduto il termine indicato nel CCNL di settore, senza che il datore abbia emanato la sanzione disciplinare nei suoi confronti, ( nel caso di specie entro trenta giorni dal ricevimento delle giustificazioni) il medesimo decade definitivamente dal potere sanzionatorio non potendo più ,come nel caso di specie, licenziare tardivamente il dipendente con conseguente illegittimità del licenziamento e diritto alla indennità risarcitoria. Dunque secondo la Corte, la particolare tutela del lavoratore ,sopravvive anche a contestazione avvenuta e si sostanzia nell’obbligo da parte del datore di osservare i termini perentori, atteso che il lavoratore dopo il decorso del termine, ben può ritenere che le sue giustificazioni siano state accettate con conseguente archiviazione dell'azione disciplinare.
(avv. Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 05/05/2008