Cassazione, Sentenza 9.2.2010 n. 2844
Con atto di citazione notificato il 5.2.2001 Unicoop Firenze, societa cooperativa di consumo a r.l., convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Firenze E.S.M. E la Lloyd Adriatico s.p.a., chiedendone la condanna solidale al pagamento di L. 21.196.671 a titolo di rimborso delle somme erogate al proprio dipendente F.N. A titolo retributivo e contributivo durante il periodo per il quale (dal 12.6.1995 al 14.5.1997) egli era rimasto assente dal lavoro a causa della frattura esposta alla gamba sinistra, cagionatagli in un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) per fatto colposo del S., la cui vettura era assicurata dal Lloyd.
La convenuta eccepii la prescrizione del credito ed il giudice di pace per tale ragione rigettoo la domanda con sentenza n. 4615/01.
L'appello della soccombente Unicoop ee stato respinto dal tribunale di Firenze con sentenza n. 2691/2004 sui rilievi...
LaPrevidenza.it, 06/04/2010
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
3497880035
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