martedì, 13 ottobre 2026

Il risarcimento del danno da morte dei prossimi congiunti, del danno da agonia e del danno catastrofico

Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, foro di Brescia

 

Il RISARCIMENTO DEL DANNO DA MORTE DEI PROSSIMI CONGIUNTI, DEL DANNO “DA AGONIA” E DEL DANNO “CATASTROFICO”

I DANNI C.D. “RIFLESSI”

Innanzitutto, i c.d. “danni riflessi” vengono definiti come quei danni patiti da persone, diverse dalla vittima dell’illecito, ma legate a questo da particolari rapporti familiari, affettivi o anche economici.

La particolarità di tali figure di danno si ravvisa nel non esaurirsi nella sfera patrimoniale del soggetto leso, bensì nel manifestarsi prevalentemente nella sfera intima e personale dello stesso. Tali fattispecie, pertanto, danno così luogo a notevoli problemi di definizione, classificazione e di applicabilità in concreto. Infatti, è in primo luogo è necessario valutare se ed in quali termini siano configurabili ipotesi risarcitorie relative al danno indiretto appartenenti alla categoria dei c.d. “danni riflessi” che non si esauriscano nell’ambito patrimoniale. Inoltre, è necessario predeterminare in che misura e con riguardo a quali figure sia possibile un cumulo tra pretese risarcitorie iure proprio e iure successionis.

Quest’ultima problematica assume aspetti particolarmente problematici con specifico riferimento a “nuove” figure di danno quali il danno da morte dei prossimi congiunti, il danno da agonia ed il danno catastrofico. 

PREMESSA, ORIENTAMENTO TRADIZIONALE E RELATIVO SUPERAMENTO

Innanzitutto, è necessario ricordare che gli orientamenti tradizionali, sia giurisprudenziali che dottrinali, hanno sempre negato la risarcibilità iure proprio delle succitate figure di danno. Alla base di tale rigido orientamento, che si è protratto sino ad oltre gli anni ’90 del secolo scorso, vi è una concezione restrittiva del nesso di causalità. Infatti, si riteneva applicabile alla responsabilità civile il nesso di causalità previsto dagli art. 40 e 41 c.p., il quale avrebbe dovuto essere considerato del tutto recepito dall’art 1223 c.c.. Pertanto, alla luce di tale “ragionamento”, i c.d. “danni riflessi”, poiché ontologicamente indiretti rispetto al soggetto leso (che non coincide necessariamente con la vittima dell’illecito), avrebbero dovuto essere considerati non risarcibili in quanto non compresi nell’art. 1223 c.c., che come sappiamo limita il risarcimento solo ed esclusivamente a quei danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell’illecito.

Come detto, tale orientamento giurisprudenziale e dottrinale tradizionale rigoroso è stato fermo per decenni, praticamente per tutto il secolo scorso.

Tuttavia, la succitata tesi è venuta meno nel momento in cui la c.d. “causalità civilistica” è divenuta oggetto di riflessione e di conseguente parziale emancipazione rispetto alla “causalità penale”.

Infatti, la “causalità civilistica” deve essere concepita alla luce della “causalità giuridica”, la quale, in forza degli assunti propri della causalità adeguata, mira ad individuare l’estensione specifica della responsabilità civile del danneggiante. Pertanto, alla luce del nuovo modo di concepire ed applicare la “causalità civilistica”, devono essere considerati risarcibili tutti quei pregiudizi che non sono conseguenze eccezionali, anomale o abnormi dell’illecito (Cass. Civ. Sent. 7997/2005).

Di conseguenza, vengono considerati risarcibili anche i danni riflessi, i quali, proprio alla luce del carattere plurioffensivo dell’illecito, dispiegano effetto in via immediata e diretta sulla sfera giuridica delle vittime secondarie. 

IL DANNO DA MORTE DEL PROSSIMO CONGIUNTO

L'orientamento tradizionale

Ciò premesso, ora è necessario soffermare la nostra attenzione sul danno da morte del prossimo congiunto e sui relativi profili risarcitori.

Sul punto, negli ultimi anni si sono contrapposti orientamenti nettamente contrastanti, dove alla soluzione nettamente restrittiva e preclusiva della Cassazione tradizionale si opponevano le soluzioni sempre più aperte da parte dei giudici di merito.

Infatti, la Suprema Corte, per decenni, ha sempre escluso tale voce di danno dall’ambito del danno biologico, con conseguente esclusione della risarcibilità iure herediatis. Detto orientamento tradizionale e rigoroso si basava in sostanza su di una sentenza della Corte Costituzionale del 1994, la quale, a sua volta, si “reggeva” sul seguente ordine di argomentazioni:

  • la salute e la vita consistono in beni diversi, pertanto non si può applicare alla seconda la voce del danno biologico che è stata concepita solo ed esclusivamente per la prima;

  • il danno biologico, che è in sostanza una riduzione/diminuzione del bene salute, presuppone necessariamente il protrarsi della vita;

  • tale risarcimento ha ad oggetto una “perdita” continuata nel tempo e questa “perdita” deve essere provata nella sua rigorosa consistenza.

  • il risarcimento de quo, poiché avente carattere reintegrativo e riparatorio, viene riconosciuto solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo.

Pertanto solo sussistendo quest’ultimo requisito si poteva affermare l'esistenza del danno nella sfera giuridica della vittima, con conseguente possibilità di del trasferimento del relativo diritto al risarcimento nella sfera dei familiari..... 

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LaPrevidenza.it, 16/02/2009

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