Il licenziamento per ammanco
Cass. Civ,. Sez. Lav., 6.4.2009, n. 8223 - Avv. Daniele Iarussi
In materia di licenziamento ed, in particolare, di licenziamento per giusta causa si segnala Lav. che, premessa la correttezza, logicità ed esaustività delle valutazioni circa l’ammanco di denaro operata dal Giudice di Appello, statuisce che la sollecitazione ad una diversa lettura introdotta dalla ricorrente delle stesse risultanze istruttorie o ad una diversa ricostruzione della concreta fattispecie non sono consentite in sede di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. n. 7972 del 30 marzo 2007; Cass. n. 828 del 16 gennaio 2007; Cass. n. 3881 del 22 febbraio 2006; Cass. n. 13071 dell'8 settembre 2003). In secondo luogo, Lav. precisa la necessarietà dell’accertamento in concreto della giusta causa e del profilo della proporzionalità tra licenziamento e fatti accertati, ritenendo altresì correttamente non rilevante la mancanza o la minima entità del danno patrimoniale derivato al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 7224 del 2004; Cass. n. 6609 del 2003; Cass. n. 444 del 2003; Cass. n. 9576 del 2001).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 27/12/2009