Il calcolo del danno biologico lieve o micropermanente: recente intervento della Suprema Corte
Cass. civ., 13.5.2009, n. 11048 dell’Avv. Daniele Iarussi
Sul dibattuto tema del danno biologico, afferma III, 11048 che le tabelle mediche per la micropermanente sono state approvate per decreto ministeriale del 3 luglio 2003, in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e senza effetto retroattivo. A partire da tale data viene così introdotto un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario codificato dall'art. 2056 c.c., e con la previsione (introdotta da successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione della stima del danno nella misura del 25%, così delimitando il potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla Corte Costituzionale (1986 n. 194) e dalla Corte di cassazione (incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle SU 11 novembre 2008 nn. 26973 e 26974). Le tabelle ministeriali in questione, per atto amministrativo, appaiono in contrasto con la definizione amplia del danno biologico considerata, anche per le micropermanenti, dall'art. 139 secondo comma del codice delle assicurazioni, che determina la struttura complessa del danno biologico nelle sue quattro componenti essenziali (fisica e psichica e riferite alle perdite della vita attiva e della vita di relazione), tanto da determinare gli stessi tribunali a ritenerle come orientative e non vincolanti, in attesa di una loro riformulazione sul rispetto della forma regolamentare e per decreto presidenziale.
(Avv. Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 01/10/2009