martedì, 13 ottobre 2026

Gli effetti economici del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Avvocato Andrea Bava

 

La tesi sostenuta dall’ARAN (ossia da un organo che dovrebbe guidare le Pubbliche amministrazioni nel proprio corretto operare) è assurda, e anche nociva per il caso, purtroppo non infrequente, di procedure di accertamento particolarmente lunghe; si ricordi che negli anni è accaduto che, ad esempio nel periodo di scadenza delle nomine dei membri del Comitato di Verifica, si verificassero nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza (la cui durata massima, sommando quella prevista per ogni fase dal D.P.R. 461/01, non dovrebbe superare i 200 giorni) lungaggini notevoli. Tali estenuanti attese che sarebbero ancor più intollerabili se l’orientamento dell’Aran avesse preso piede, visto che tale parere, espresso per una norma del CCNL Enti Locali, sarebbe facilmente estensibile anche a tutti gli altri settori del pubblico impiego (si vedano le norme dell’art. 22 CCNL Ministeri 1995, dell’art. 24 del CCNL Sanità 1995, ecc., tutte di tenore analogo all’art. 22 CCNL Enti Locali). Ebbene, con la recentissima sentenza 22 maggio 2009 n. 848 il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Ida Scotto, ha smontato sotto ogni profilo l’impostazione dell’ARAN, disapplicando il provvedimento negativo e reintegrando integralmente lo stipendio dell’invalido per servizio. La sentenza ha ragionato in primo luogo sulla disamina del testo dell’art. 22 CCNL Enti Locali 1995, laddove il fatto che esso leghi i benefici di conservazione integrale dello stipendio al fatto che l’infortunio o la malattia sia stata “riconosciuta dipendente da causa di servizio” non impedisce certo che tale beneficio sia attribuito retroattivamente, come il senso letterale della norma rende evidente. Prosegue poi la sentenza considerando che, se il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio condiziona l’ottenimento del beneficio, esso corrisponde ad avveramento della condizione che, ai sensi dell’art. 1360 c.c., non può che avere effetto retroattivo. Ancora, la sentenza considera che, a fronte di una norma, l’art. 21 CCNL Enti Locali, che salvaguarda  lo stipendio integrale per soli 9 mesi in caso di semplice malattia, sarebbe assurdo, anche dopo la conclusione positiva del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, continuare a considerare applicabile per il periodo antecedente al riconoscimento l’art. 21 (malattia e infortunio non dipendente da causa di servizio) al posto dell’art. 22 (che regola malattia e infortunio dipendente da causa di servizio).

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LaPrevidenza.it, 05/11/2009

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