Cassazione, sentenza 21.2.2013 n. 4301
La Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza di primo grado,respingeva la domanda di F.G., proposta nei confronti del Comune di Villa Sant'Antonio, di cui era dipendente con inquadramento nella categoria B1 posizione economica C2, avente ad oggetto la declaratoria d'illegittimità dell'ordine di servizio n. 2/2005 con cui era stato disposta la sua assegnazione a mansioni inferiori a quelle dell'inquadramento rivestito, con condanna della controparte al pagamento di tutti i danni professionali, morali ed esistenziali patiti.
La Corte del merito riteneva che le mansioni, di cui al predetto ordine di servizio, ancorchè dequalificanti, non erano inesigibili in quanto, risolvendosi in adempimenti che implicavano un circoscritto impegno temporale, non intaccavano lo svolgimento in prevalenza delle mansioni confacenti all'inquadramento del F..
Di conseguenza, la Corte di appello,applicando il principio secondo cui era possibile l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando fosse assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza, affermava la legittimità dell'ordine di servizio in parola.
Respingeva, poi, comunque, la Corte territoriale la richiesta di risarcimento danni sul rilievo della mancanza di qualsiasi allegazione e, quindi, di prova del danno.
Avverso questa sentenza il F. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure, illustrate da memoria.
Resiste con controricorso il Comune intimato.
LaPrevidenza.it, 11/07/2013
0958996835
3358439786
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