Breve nota a Cass., Sez. IV, n. 28516/08 - Avv.Daniele Iarussi
In materia di ripetizione di indebito oggettivo Inps, ed in particolare di ripartizione dell’onere della prova, si segnala IV, n. 28516.08, la quale osserva, in primo luogo, che nell'indebito oggettivo, previsto dall'art. 2033 cod. civ., costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione non solo l'avvenuta esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, cioè l'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo o il successivo venir meno della causa debendi. Sul piano processuale ne deriverebbe l'esigenza che l'attore in ripetizione indichi tempestivamente, con la specificazione richiesta dalle circostanze, le ragioni per le quali il pagamento è qualificabile come indebito, ragioni che concorrono ad integrare la causa petendi, e che debba provvedere alla prova delle relative circostanze. La sezione statuisce, in secondo luogo, che nelle azioni di accertamento negativo i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa (conforme Cass. Civ. n. 1391/1985). Statuisce inoltre che le regole di distribuzione dell’onere della prova confermano che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Avv. Daniele IARUSSI
LaPrevidenza.it, 14/02/2009
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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