Tar Veneto sez. II, sentenza n. 1941 del 12 maggio 2010 - Avvocato Francesco Orecchioni
Illegittimo il bando di concorso che prevede un'altezza minima per gli agenti di polizia municipale. E' quanto ha stabilito il Tar Veneto con l'annotata sentenza. Invero, secondo i giudici amministrativi, la previsione di un limite (minimo) di altezza sarebbe consentita, ma unicamente per alcune categorie (militari delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale e Vigili del fuoco), indicate nel D.P.C. M. n. 411/1987. Tale indicazione è però tassativa, ostando ad un'estensione in via analogica la legge 13 dicembre 1986 n. 874 che "anche alla luce dei precetti costituzionali, esclude qualsiasi discriminazione fondata sull'altezza per l'accesso ai pubblici impieghi". Il Comune è stato pertanto condannato a risarcire il danno per ritardo nell'assunzione, quantificato nel 50% della retribuzione, oltre a rivalutazione ed interessi legali.
Avvocato Francesco Orecchioni
LaPrevidenza.it, 19/05/2010
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
Avvocato