martedì, 20 maggio 2025

Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche

Inpdap, Circolare 9 febbraio 2004 n° 9

 

Con informativa n.5 del 4 febbraio 2003, l’INPDAP dettava le istruzioni per l’iscrizione alle Casse gestite dall’Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, dei giornalisti professionisti e praticanti riguardati dalla contrattazione collettiva, propria dei comparti di appartenenza (art. 4, comma 2, della L. 8 agosto 1991, n. 274 e dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503).
Con la medesima informativa l’Istituto, in esecuzione dell’art.76, L. 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), chiariva che restava quindi esclusa dall’iscrizione alle Casse INPDAP la categoria dei giornalisti pubblicisti, (art.1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69), per cui sussisteva l’obbligo di iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Con parere n.80907 del 24.9.2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretando le disposizioni dell’art.76 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha affermato l’iscrizione previdenziale dei giornalisti all’INPGI indipendentemente dalla contrattazione collettiva ad essi applicabile. Unico requisito richiesto è dato dalla natura dell’attività espletata che deve essere “giornalistica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, in presenza del duplice requisito di affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica e di iscrizione all’albo di categoria, devono essere obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l’INPGI.
I praticanti giornalisti sono obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l’INPGI, purché l’assunzione sia avvenuta direttamente con affidamento di incarico di natura giornalistica.
Ovviamente, al venir meno del requisito dello svolgimento dell’attività giornalistica, rivivrà l’obbligo di iscrizione all’Istituto previdenziale di pertinenza.
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LaPrevidenza.it, 04/09/2004

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