martedì, 13 ottobre 2026

Promozione a scelta forze armate: ai fini dell'avanzamento di carriera non si tiene conto della mera comparazione tra i candidati

Consiglio di Stato, Decisione 14.5.2010 n. 3027

 

Dalla lettura della sentenza gravata, emerge la constatazione che il giudice di prime cure, sottoponendo a disamina lo scrutinio operato dalla Commissione superiore di avanzamento, abbia concretamente dato evidenza alla presenza di valutazioni apicali nel curriculum dell’originario ricorrente e, sebbene in assenza di ulteriori elementi dati dalle cd. Espressioni elogiative (ritenuti inaffidabili dal T.A.R. Perché soggette a mutevole valutazione anche nell’arco di pochi mesi), abbia ritenuto che tale situazione giustificasse in se la necessità di accogliere il ricorso. Lo stesso schema argomentativo, ossia relativo alla presenza in assoluto di elementi curriculari di pregio, è stato poi applicato alla valutazione dei titoli posseduti, delle capacità professionali e della tipologia di comandi ricoperti. Tale modus procedendi appare in verità non condivisibile, sia in relazione all’ordinario criterio di valutazione dell’espressione di discrezionalità tecnica in cui si sostanzia l’attività della Commissione superiore di avanzamento, sia in relazione alle circostanza concrete ed al curriculum vantato dall’attuale appellato. In merito al primo profilo, premesso che il sistema  di promozione a scelta per gli ufficiali non implica una comparazione tra gli scrutinandi ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, valutazione connotata da una amplissima discrezionalità tecnica, va rimarcato come il giudizio di avanzamento sia la risultante di un considerazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del singolo esaminando, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi fino ad attribuire a ciascuno di essi un valore predominante. In questo senso, l’operazione condotta dal giudice di prime cure, che ha selezionato alcuni degli elementi della valutazione dell’ufficiale, ponendoli in risalto come rilevanti ex se, in assoluto distacco dalla parallela considerazione svolta nei confronti degli altri partecipanti al giudizio di avanzamento, appare poco proficua ai fini della individuazione dell’eventuale esistenza di un vizio di illegittimità. Nel dettaglio, la circostanza che in questa tipologia di giudizi il personale militare valutato è sempre di altissima qualità e quasi sempre in possesso, e non da poco, delle qualifiche apicali, impedisce di considerare come elemento dirimente in sé il possesso della qualifica di “eccellente”, fatto che, in quanto condiviso dalla maggior parte degli scrutinandi, non avrebbe alcuna capacità discretiva, se non in negativo...

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LaPrevidenza.it, 23/05/2010

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