Pensioni scuola: benefici CCNL sono efficaci solo alle relative scadenze
Corte dei Conti Lombardia, Sentenza 27 maggio 2004 n° 766
I benefici contrattuali derivanti dall'applicazione postuma di contratti hanno efficacia solo alle relative scadenze.
Non possono essere attribuiti tali benefici in misura intera e sulle future scadenze contrattuali qualora la data di collocamento a riposo sia anteriore alla scadenze medesime. Vale comunque il principio contenuto nell'art.43 del T.U. n.1092/1973 seondo il quale la pensione (per i dipendenti civili) si calcola solo sull'ultimo stipendio integralmente percepito. Ne consegue che le scadenze contrattuali (tranches) cadenti successivamente a tale periodo non possono essere considerate nella base pensionabile. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 07/09/2004