mercoledì, 04 dicembre 2024

Non è dovuto il trasferimento se la madre portatrice di handicap può essere assistita dai nipoti

Consiglio di Stato, Decisione 21.5.2010 n. 3237

 

L’odierno appellato, Maresciallo Capo dell’Esercito Italiano in servizio presso il 9° Reggimento Alpini de L’Aquila, ha impugnato in primo grado il provvedimento, e gli atti del relativo procedimento, con cui l’Amministrazione ha respinto la sua richiesta di trasferimento presso la sede di Napoli, inoltrata, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, per assistere la madre, portatrice di handicap. Il rigetto gravato risulta disposto in quanto l’Amministrazione ha ritenuto non sussistenti nella specie “le condizioni riconducibili all’applicazione dell’art. 33, comma 5 della Legge n. 104 del 1992”, atteso che “dall’esame dei documenti ……. si evince che l’auspicata assistenza alla disabile può essere fornita dai nipoti, residenti nello stesso Comune di Cercola e nei vicini comuni di Trecase, Boscotrecase e Scafati, che non si trovano in situazione di impossibilità materiale di assistenza nei confronti del familiare”. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, all’ésito del deposito in giudizio effettuatone dall’Amministrazione, ulteriori atti ed in particolare la Direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito ed. 2003, riguardante le modalità applicative della Legge n.104 del 1992, nonché la Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare del 17.1.2003, emessa in materia. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, rilevata l’inammissibilità delle censure riferite alle circolari impugnate ( che “non appaiono in contraddizione della normativa in materia” ed alle quali gli “atti di diniego impugnati” non fanno comunque “alcun riferimento” ), ha accolto il ricorso avverso i provvedimenti di diniego, “per carenza di istruttoria ed illogicità della motivazione nonché sotto il profilo della incongruenza della interpretazione di cui all’art. 33 in argomento e della prassi adottata al riguardo, in quanto l’Amministrazione senza nulla rilevare riguardo le posizioni di indisponibilità dichiarata dei familiari della disabile, ha riconosciuto, invece, che il rapporto di assistenza possa essere instaurato..

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LaPrevidenza.it, 24/05/2010

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