Consiglio di Stato, decisione 20.1.2006 n° 143
Come esposto nella parte in fatto che precede, il sig. I.G.D., all’epoca sergente maggiore dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di Brindisi, ha proposto appello avverso la decisione, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento del provvedimento di trasferimento da Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di reimpiego generale elaborato dall’Amministrazione militare. L’appellante contesta tale decisione, di cui sostiene la palese erroneità, in quanto il provvedimento di trasferimento risulterebbe affetto dai vizii denunciati con il ricorso di primo grado, essendo stato adottato in violazione del dovere dell’Amministrazione di motivare in ordine alle scelte effettuate. “Se è vero infatti”, si afferma, “che, a differenza dei dipendenti civili dello Stato, non è configurabile per i militari una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio, giacchè per essi la permanenza in una sede o in un’altra costituisce mera modalità del servizio al quale sono tenuti, è tuttavia altrettanto vero che, ove l’Amm.ne militare, mediante appositi regolamenti, autolimiti il proprio potere a tutela e garanzia della sfera giuridica dei militari, non può da ciò non farsi conseguire un obbligo per la stessa Amm.ne di rispettare la normativa che si è data”.
LaPrevidenza.it, 09/02/2006
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