mercoledì, 28 ottobre 2026

Liquidazione trattamenti pensionistici per i componenti delle Autorità indipendenti

Inpdap, Nota operativa 3.8.2006 n° 47

 

In attesa che venga attuato il disposto di cui all’articolo 1, comma 151 della legge n. 266/2005, con la presente nota operativa si forniscono alcune precisazioni sulle modalità di liquidazione del trattamento pensionistico spettante ai componenti delle Autorità indipendenti iscritti a questo Istituto in virtù della loro provenienza da amministrazioni o enti pubblici.
Nei confronti di detto personale la Sede territoriale o provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione, è tenuta a determinare il trattamento pensionistico tenendo conto delle diverse fattispecie che si possono verificare in relazione alla situazione giuridica riferita al rapporto di lavoro già in essere all’atto della nomina a componente dell’Autorità.
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LaPrevidenza.it, 23/09/2006

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