Le sanzioni disciplinari nel comparto degli enti di ricerca - Il quadro sanzionatorio dopo il D.lgs 150/2009
Maurizio Danza - Arbitro Regionale Pubblico Impiego
Per quanto concerne le sanzioni relative al comparto degli Enti di Ricerca, esse sono desumibili in parte dall’art.27 del CCNL della Ricerca 1998-2001 del 21 Febbraio 2002 in parte dalle disposizioni inserite dal D.lgs.n.150/2009 nel corpus del Titolo IV- rapporto di lavoro- del D.lgs n.165/2001. La norma contrattuale menziona altresì, anche le procedure disciplinari da ritenersi ormai abrogate dal nuovo art.55 bis del Dlgs n.165/2001, il quale descrive dettagliatamente le procedure e gli organi competenti in materia disciplinare, in considerazione della entità della sanzione disciplinare e della qualifica ricoperta dal responsabile della struttura in cui espleta servizio il dipendente del comparto ricerca. A ben vedere dalla disposizione dell’art.27 del CCNL 1998/2001 emergono ben sette sanzioni ,oltre a quelle previste dalla legge da irrogare secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, trattasi del rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); della multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; del licenziamento con preavviso; del licenziamento senza preavviso. Il secondo comma contiene invece una prima peculiarità riferita al personale della ricerca “ I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell'art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.[1]” Per quanto concerne il procedimento disciplinare poi il co.3 prevedeva che “Gli Enti, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del fatto” .Tale comma è da ritenersi abrogato dalla disposizione di cui all’art.55 bis c.2 del D.lgs n.165/01, introdotto dal D.lgs n.150/2009. Parimenti abrogato dalle norme inderogabili introdotte dall’art.55 a 55 nonies del d.lgs n.165/01 , il c.4 in merito alla convocazione del dipendente che reca “La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni”. Anche il c.6. in tema di diritto di accesso e il c.7 sui termini di conclusione del procedimento ed estinzione, sono abrogati dalle nuove disposizioni di legge applicabili in tutti i comparti. Parimenti abrogati il c.8. da cui si evince l’esito del procedimento (archiviazione o irrogazione)[2]”e il c.9 che prevedeva la c.d. sanzione concordata . Sembrano invece restare in vita l’istituto della “estinzione della sanzione” di cui al c.10 che recita: “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Del pari, non si tiene conto del rimprovero verbale se non seguito, entro i predetti due anni, da rimprovero scritto (censura) in relazione ad un comportamento reiterato già oggetto dello stesso rimprovero verbale.” Attualmente applicabile invece il c.11 riferito alle altre tipologie di responsabilità “I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso”. A tale quadro sanzionatorio,come è noto vanno aggiunte le altre sanzioni ora previste dal D.lgs.n,150/2009 che ha rinnovellato la parte disciplinare del D.lgs.n.165/2001( c.d. testo unico del pubblico impiego). In particolare infatti non possiamo non menzionare gli “altri casi di licenziamento previsti dall’art.55 quater che ha di fatto ampliato, nel co.1, e co. 2 l’area di applicabilità della sanzione estintiva del licenziamento. A tal proposito la disposizione ha previsto infatti, tra questi casi ritenuti gravi,” la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica.....
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 12/04/2013