mercoledì, 04 dicembre 2024

La pubblica amministrazione è tenuta a corrispondere un indennizzo per violazione dei tempi del procedimento

Di Maurizio Danza  Libero docente Istituzioni di diritto pubblico .Università degli Studi di Roma Tre

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CORRISPONDERE UN INDENNIZZO PER LA VIOLAZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO.

L'indennizzo automatico previsto dall'art.28 della legge .n.98 del 9 agosto 2013.

Di Maurizio Danza Libero docente Istituzioni di diritto pubblico .Università degli Studi di Roma Tre

Prosegue la evoluzione del procedimento amministrativo che sancisce il diritto dei cittadini al risarcimento per i danni cagionati dalla pubblica amministrazione. Anche la pubblica amministrazione ormai dal 22 agosto di questo anno, è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico per la violazione dei tempi previsti dai procedimenti amministrativi delle singole amministrazioni pubbliche. Di particolare rilievo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del noto d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare). A ben vedere tale disposizione pur prevedendo che, il diritto all'indennizzo è applicabile in relazione a tutti i procedimenti amministrativi circoscrive allo stato attuale, il principio introdotto, prevedendo al comma 10 un avvio sperimentale limitato ai soli procedimenti afferenti "l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa". Va rammentato in detta sede, come l'istituto dell'indennizzo da "mero ritardo", rivendicabile dal cittadino a prescindere dalla prova della " entità del danno ", si differenzi in realtà dalla figura del risarcimento del danno da ritardo . Quest'ultimo infatti disciplinato dall' art. 2-bis, comma 1, della 241/1990 può tradursi in una forma concreta di tutela,solo se l'interessato sia in grado di provare il danno subito che, secondo la dottrina si estende alla circostanza che l'istanza non presa in considerazione dalla pa sarebbe andata a buon fine( c.d. prova dell'utilità finale). Degno di nota il successivo comma 12 dell'art.28 che fissa in diciotto mesi la durata del periodo di prima applicazione, decorso il quale l'istituto dell'indennizzo automatico, sarà esteso a tutti i procedimenti amministrativi. Quanto all'entità dell'indennizzo per il mero ritardo riferito ai soli procedimenti a istanza di parte per i quali sussista l'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione, l'art.28 della L. n.98/2013 riconosce all'interessato " una somma pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a duemila euro".Secondo la disposizione tale diritto matura solo se, entro sette giorni dalla scadenza del suddetto termine, l'istante richieda l' esercizio del potere sostitutivo come previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990; in tal caso, se il titolare del potere sostitutivo non conclude il procedimento o non liquida l'indennizzo, l'interessato potrà presentare, ai sensi dell'art. 117 del nuovo codice del processo amministrativo, un ricorso avverso il silenzio, corredato da una istanza volta ad ottenere l'indennizzo, ovvero, ai sensi del successivo art. 118 un ricorso per ingiunzione. Si fa rilevare infine, come nel caso in cui il Giudice amministrativo, ravvisi l'inammissibilità del ricorso o la manifesta infondatezza dell'istanza non assolta dalla pubblica amministrazione nei termini previsti, il ricorrente possa essere condannato ad una somma pecuniaria di notevole entità.

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 16/10/2013

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