Indennitā Integrativa Speciale: computo con servizio inferiore a due anni
Tar Toscana, Sezione I^, sentenza 22 marzo 2004 n° 823
In tema di indennitā integrativa speciale, la sentenza del T.A.R. affronta, sotto il profitto del diritto e della misura, la delicata questione della riliquidazione per servizio prestato successivamente alla prima corresponsione. Il collegio giudicante ritiene che non vi siano dubbi nell'applicare, nella fattispecie, ai fini del diritto l'articolo 41, comma II° del D.P.R. 1092/73 che testualmente cita "Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuitā e con percezione degli assegni di attivitā, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo."
Per quanto attiene la misura della riliquidazione della indennitā di buonuscita, la costante giurisprudenza in materia motiva l'infondatezza del ricorso.
(Adalberto Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 22/03/2004