mercoledì, 04 dicembre 2024

Il dirigente nel nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Di Maurizio Danza Arbitro del pubblico impiego

 

Come è noto il Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2013 ha approvato con decreto n.72 in via definitiva, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ottemperanza al nuovo art.54 del D.lgs.n.165/2001, sostituito dall’art.1 c.44 della L.n.190 del 6 novembre 2012. Tale codice consistente in diciotto articoli, sembra contenere in primo luogo principi più rigidi rispetto al testo previgente nella pubblica amministrazione, applicabili a tutti i pubblici dipendenti  nonchè ai dirigenti e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della PA e ai suoi fornitori a qualunque titolo. Oltre al richiamo dei principi generali di  integrità,  correttezza, buona fede, obiettività,  trasparenza,  equità e ragionevolezza, e del rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, il codice prescrive tutta una serie di obblighi, divieti e doveri minimi la cui violazione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità accertata all'esito di procedimento disciplinare. A ben vedere una delle novità previste nella norma di principio del codice è la istituzione di una sezione specifica per la dirigenza pubblica, che si pone nella scia della riforma operata già con il D. lgs. n.150/2009  con lo scopo di accentuare il processo di responsabilizzazione della dirigenza pubblica. In tal senso lo stesso art.1 c.1 dell’art.54 rinnovellato, che nell’ attribuire al Governo” la definizione delle norme di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico,”prevede una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite”; la stessa disposizione nel co. 6 prevede un ulteriore applicazione, nei confronti dei dirigenti, della responsabilità per culpa in vigilando in merito alla applicazione dei principi espressi nel codice,affermando espressamente che” sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina”. Non desta sorpresa dunque, che il nuovo codice recentemente approvato, nell’art. 13 contenga appunto, “le disposizioni particolari per i dirigenti”, subito definendo nel comma 1, l’ambito soggettivo di applicabilità dei principi, li dove stabilisce che” le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza”. Nel successivo co.2 stabilisce poi anche taluni parametri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti pubblici in relazione all’ incarico, prevedendo che ”il dirigente svolga con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico”. Di particolare interesse poi il terzo comma che obbliga il dirigente a presentare una dichiarazione, prima di assumere l’incarico,non solo in riferimento al potenziale conflitto di interesse con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere, frutto evidentemente del recepimento dei principi della legge anticorruzione, ma anche in merito alla propria situazione patrimoniale...

 

 

Documento integrale

(Maurizio Danza)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 28/04/2013

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile...