Avv. Luigi D'Angelo
Come noto il 4 febbraio 2010 è entrato in vigore il decreto c.d. Brunetta (n. 206 del 18 dicembre 2009) relativo alla “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”; normativa che ha “inasprito” - rispetto alle pregresse previsioni normative - l’ampiezza delle fasce orarie in cui vige l’obbligo di reperibilità per il dipendente assente per malattia (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 anche nei giorni non lavorativi e festivi).
Ai fini di interesse è l’art. 2 di tale decreto, rubricato “Esclusioni dall'obbligo di reperibilità”. ai sensi del quale “Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita ; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”...
Avv. Luigi D'Angelo
LaPrevidenza.it, 18/10/2010
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...