TAR Sardegna, sezione prima, sentenza 11.12.2008, n. 2158 - dr. Gesuele Bellini
In un concorso pubblico, l’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la redazione della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione, con la conseguenza dell’esclusione per non valutabilità.
Così ha deciso il TAR per la Sardegna, sezione prima, nella sentenza 11 dicembre 2008, n. 2158.
La questione ha riguardato una candidata di un pubblico concorso, la quale si era vista escludere dalla selezione poiché la Commissione aveva accertato che il proprio elaborato – per il quale non aveva proceduto alla correzione – era “stato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna blu”.
Il TAR a cui si è rivolto l’interessata, ha fatto osservare che l’utilizzo di penne con colore diverso, nel caso in esame, non può essere idoneo ad integrare un “oggettivo” ed “inequivocabile” segno di riconoscimento, anche perché può esser spiegato in termini molto semplici e banali: “che la concorrente avesse deciso di elaborare la “bella copia” con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla commissione) si sia “esaurita”, con conseguente necessità di “continuare” il tema con altra penna”.
A sostegno della propria decisione il Collegio ha richiamato una conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 , n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007 , n. 489), secondo cui “nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la “ mera possibilità di riconoscimento”, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità”.
Invero, hanno proseguito i giudici, menzionando una ulteriore pronuncia della stessa sezione (T.A.R. Sardegna, 15 luglio 1999 , n. 943) “solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d' esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale”
Sulla base di tali premesse, il TAR ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato, disponendo l’obbligo di valutazione degli elaborati scritti della candidata esclusa da parte della commissione.
Su quest’ultimo punto però si fa evidenziare una problematica di non poco rilievo, e cioè, che ormai la commissione alla quale è stato imposto l’obbligo della valutazione degli elaborati scritti, conosce la provenienza degli stessi da parte della ricorrente, e quindi è spontaneo porsi la seguente domanda: è legittima la correzione di una prova scritta in elusione al principio dell’anonimato e quanto ciò può “influenzare” la commissione mettendo in dubbio il rispetto del principio dell’imparzialità?
dr. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 30/12/2008
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato