martedì, 11 agosto 2026

Accesso agli atti ammesso anche se sono pareri legali se correlati ad un procedimento amministrativo

Tar Lazio, sezione III quater, sentenza 27 agosto 2008, n. 7930 - Gesuele Bellini

 

I pareri legali resi da professionisti anche esterni all'amministrazione, quando sono oggettivamente correlati ad un procedimento amministrativo, assumono valenza endoprocedimentale, decadendo a ruolo di mero elemento istruttorio, e pertanto, debbono ritenersi atti accessibili.
E’ questa la conclusione del Tar del Lazio, sezione III quater, nella sentenza 27 agosto 2008, n. 7930.
La questione ha riguardato un dirigente medico che dopo aver avviato un contenzioso con l’azienda sanitaria per la negazione di permessi retribuiti e per la rigidità dell’orario impostogli, si è visto imporre il diniego alla sua richiesta di prendere visione dei documenti del procedimento che lo riguardavano, in quanto, ad avviso dell’azienda, nella documentazione richiesta rientravano alcuni pareri legali resi nella fase contenziosa e non meramente amministrativa e per tale ragione, sottratti all’accesso, secondo gli articoli 622 c.p. e 200 c.p.p., e secondo l’articolo 2 del DPCM n. 200 del 26.1.1996, contenente le norme per la disciplina di categorie e documenti dell’Avvocatura dello Stato.
Il Tar interessato della vicenda, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha dato ragione al medico, condannando l’azienda all’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione richiesta.
In pratica, secondo il Collegio giudicante, in merito agli scritti defensionali degli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di enti pubblici, vige il principio secondo cui essi sono esclusi dall'accesso in quanto il segreto professionale è specificamente tutelato dall'ordinamento. In tale ambito rientrano in linea generale gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, detto segreto gode di una tutela qualificata, enucleata dalla disciplina dettata dagli art. 622 c.p. e 200 c.p.p. mentre debbono ritenersi coperti da segreto i pareri resi dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro.
Tuttavia, qualora i pareri legali siano resi in una fase endoprocedimentale, prodromica quindi ad un provvedimento amministrativo, gli stessi debbono essere ammessi all’accesso.
Il Tar precisa, dunque, che occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificarne la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione.

dott. Gesuele Bellini

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LaPrevidenza.it, 08/09/2008

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