Ricalcolo pensioni ex Fondo Elettrico
Avv.Maria Antonietta Sancipriani
Ricalcolo pensioni ex fondo elettrico La Suprema Corte si è più volte espressa sui criteri di calcolo della pensione degli iscritti all'ex Fondo Pensione Elettrici con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, maturata al 31 dicembre 1995, riaffermando quanto stabilito dal D.L. 592/96 e cioè che l'importo della pensione liquidata esclusivamente con il calcolo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole dei seguenti parametri: - 88% della retribuzione determinata dall'art1 legge 335/95 (Fondo Pensione Elettrici); - 80% della retribuzione pensionabile da calcolarsi secondo le norme in vigore nell'AGO utilizzando la retribuzione comprensiva di tutte le voci dello stipendio e indennità percepite (non solo le voci valide ai fini del FPE). I valori ottenuti andrebbero comparati con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del F.P.E. e laddove l'importo di quest'ultima risulti pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione andrebbe erogata nella stessa misura. Qualora, invece, superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di valore più alto. I casi da valutare sarebbero le pensioni EL liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2007, cioè quelle pensioni il cui calcolo della quota B si basa utilizzando le retribuzioni antecedenti al gennaio 2006. Pertanto risultano numerosi i lavoratori appartenenti al settore elettrico, con pensione liquidata nel periodo suddetto, che potrebbero avere un vantaggio dal ricalcolo della pensione. Ogni lavoratore rappresenta un caso, pertanto andrebbe analizzato se negli ultimi dieci anni abbia percepito stabilmente oltre alla normale retribuzione soggetta alla contribuzione del Fondo, altri compensi o indennità accessorie, come straordinari, indennità di turno, maggiori prestazioni. A tal fine sarebbe utile procurarsi il Mod 01/M che riporta in quadri distinti le retribuzioni annue ai fini FPE e AGO.
(Maria Antonietta Sancipriani)
LaPrevidenza.it, 29/11/2015