martedì, 13 ottobre 2026

Autoliquidazione 2013 e 2014 e riduzioni del premio assicuativo Inail 

D.ssa Silvana Toriello

 

AUTOLIQUIDAZIONE 2013 E 2014 E RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO INAIL

(Silvana Toriello)

Con la prossima autoliquidazione le novità che incidono sul premio assicurativo sono plurime. Ritenendo di fare cosa utile si comincia con il visualizzare le novità delle riduzioni. 

1. RIDUZIONE LEGGE 147/2013, ART. 1, COMMA 128 (DetPres 67/2014 e relativo decreto ministeriale di approvazione). L'autoliquidazione Inail slittata a maggio in relazione a quanto disposto dal decreto legge 4/2014 art. 2 comma 3 presente quest'anno notevoli rilevanti novità. L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha statuito che :  Con effetto dal 1º gennaio 2014, ... ... , tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, é stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione Il decreto legge ha poi disposto il differimento al 16 maggio 2014 del termine per il pagamento del premio e per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni. Con determina del Presidente dell'Inail n. 67 dell 1.3.2014 sono state definite le modalità di applicazione della riduzione in base all'andamento infortunistico aziendale e la relativa misura per l'anno 2014 . Il relativo decreto è in corso di emanazione. L'andamento infortunistico aziendale è il dato cui si correla la assegnazione o meno dello sconto all'azienda. E' ammessa a sconto l'azienda virtuosa:vediamo in base a quali parametri. Per l'anno 2014 la percentuale di sconto è pari al 14,17% e si applica a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione dovuti per il 2014 , nel limite complessivo di 1 mld di euro. Si applica solo per la rata 2014 sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione sono stati fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. I criteri per la concessione della riduzione variano a seconda del tipo di tariffa . A tariffa ordinaria Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da oltre un biennio Per le polizze dipendenti attive da oltre un biennio si effettua, per ciascuna voce di lavorazione, un confronto tra il tasso specifico aziendale medio del triennio di attività (2010/2012) cd tasso applicabile (tasso medio + / ­ oscillazione per andamento infortunistico) e il tasso di tariffa medio , e qualora il primo risulti minore o uguale al secondo , all'azienda sarà applicato lo sconto per quella pat/voce . Deve trattarsi di voce con data antecedente il 3/1/2012 . Il biennio di attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno. In definitiva per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2010/2012 (TA) comunicato con il 20sm e il tasso di tariffa medio nazionale (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. Chi scrive rileva qui in termini di virtuosità un primo elemento di criticità. 

Il criterio adottato è, infatti, parzialmente selettivo in quanto le aziende virtuose in base al criterio prescelto,vengono messe tutte sullo stesso piano e l'azienda che è più virtuosa dell'altra in quanto il proprio tasso specifico gode di una maggiore oscillazione in riduzione rispetto al tasso medio viene messa sullo stesso piano delle altre. In caso si tratti di vecchie p.a. ponderate la riduzione L.147/2013 si applicherà se TA = Tasso medio ponderato Applicabile eguale o superiore a TM = Tasso Medio ponderato. I premi per i lavoratori somministrati sono determinati (art. 25, co. 3, d.lgs. 276/2003):  in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice; ovvero in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore, se presso l'impresa utilizzatrice non é presente la lavorazione stessa. Ne scaturisce che la riduzione L. 147/2013 si applica sempre in quanto TA è sempre eguale TM.. Se la riduzione spetta sul premio ordinario,si è detto prima, si applica anche al premio supplementare nella stessa misura. Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio Per lavorazioni iniziate da non oltre 1 biennio si intendono per il 2014 le lavorazioni/ voci con data dal 3/1/2012. Il biennio si considera riferito alla singola voce. Se il primo biennio scade tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza 20 MAT è differito al 30 giugno 2014. . Per le aziende con premi ordinari e polizza dipendenti con meno di un biennio di attività, non è possibile effettuare accertamenti in ordine all'andamento infortunistico che necessita in tariffa ordinaria di un periodo di osservazione pari almeno a tre anni. Pertanto al fine dell'attribuzione della riduzione si verifica la presenza dello sconto ex articolo 20 MAT ( OT20) .Conseguentemente la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall'Inail. L'azienda a cui è stato concessa detta riduzione accede in automatico anche alla riduzione di cui alla legge di stabilità. La precondizione è,dunque, la piena osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ove per effetto di ciò a queste ditte sia stato o venga riconosciuto il 15% di sconto si aggiungerà il 14,17% di riduzione ex lege 147/2013 anche, ove presente, sul premio supplementare silicosi riferito al primo biennio. Se sulla stessa pat è presente una polizza speciale non deve essere presentata istanza 20mat per la polizza speciale. B ­ Premi speciali unitari ,medici radiologi Polizze relative a lavorazioni iniziate da oltre un biennio In caso di premi speciali e per lavorazioni iniziate da oltre 1 biennio è stato individuato l'indice di gravità come parametro di rischio. In definitiva, mancando in queste polizze l'oscillazione per andamento infortunistico presente nella tariffa dei premi che mette capo al premio ordinario,si è optato per questo criterio che valorizza l'indice di gravità che, pur presente indubbiamente in Inail, si alimenta a dati diversi, da quelli propri del tasso specifico aziendale ed individua l'andamento infortunistico sotto il profilo del costo per l'azienda che nasce dall'assenza del lavoratore misurata secondo quanto segue. Il tasso specifico aziendale, all'inverso, misura l'infortunio sulla base degli oneri posti in capo all'Istituto. 

L'indice di gravità esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente per ciascun addetto-anno a seguito di infortunio e malattia professionale e include i postumi e gli eventi mortali. E' calcolato da Inail in base alla norma UNI 7249 T = Inabilità temporanea: giornate effettivamente perdute, compresi giorni di carenza P = Inabilità permanente: 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità M = Morte: 7.500 giornate perdute per ciascun evento mortale E = Esposti: addetti ­ anno (equivalenti ad una esposizione annua di rischio) Sono esclusi gli infortuni "in itinere" non strettamente correlati al rischio delle specifica attività lavorativa svolta dall'infortunato. IGA verrà calcolato annualmente per ciascuna polizza/classe di rischio concernente le aziende che pagano premio speciale unitario (in riferimento al triennio del quadriennio precedente). L'Inail calcola due indici di gravità : l'IGA per l'appunto e l'IGM che è l'indice per settore di appartenenza ed è pari a IGM = T + P + M  E E così avremo :  · artigiani: 1 IGM per ognuna delle 9 classi di rischio  · facchini, vetturini, barrocciai, ippotrasportatori: 1 IGM  · scuole (studenti): 1 IGM  · piccola pesca: 1 IGM  · frantoi: 1 IGM  · apparecchi rx: 1 IGM  · sostanze radioattive: 1 IGM  · agricoltura: 1 IGM per autonomi e 1 IGM per dipendenti  · navigazione: 1 IGM per ognuno dei 9 gruppi di categorie di naviglio/  professionali Gli IGM per il triennio 2014/2016 calcolati con riferimento al triennio 2010/2012 sono pubblicati in allegato alla determina 67/2014 sul sito dell'Inail e sono quindi "congelati". Ai fini dell'attribuzione dello sconto, per le aziende che pagano premio speciale unitario con polizze attive da oltre due anni ( ove oltre 1 biennio significa per il 2014 che la polizza/classe di rischio ha data precedente 3/1/2012) per ogni polizza/classe di rischio si procederà al confronto tra iga annuale (indice di gravità aziendale della polizza/classe di rischio) e igm (indice di gravità medio della polizza/classe di rischio). Se IGA è minore o uguale all'IGM l'azienda ha diritto allo sconto. Analogamente a quanto avviene in caso di oscillazione tasso,sembrerebbe che sarà possibile contestare l'IGA comunicato per infortuni erroneamente attribuiti da parte dei datori di lavoro o loro intermediari alla Sede . In caso di premi speciali per le lavorazioni iniziate da non oltre 1 biennio pari per il 2014 a polizza/classe di rischio con data da 3/1/2012 l'accesso allo sconto è regolamentato allo stesso modo che per le polizze dipendenti già più innanzi richiamato. 

Richiamando le istruzioni dell'Inail sul punto reperibili comunque sul sito Inail dell'Istituto si precisa che le ulteriori novità sono rappresentate dalla legge Fornero e dalle regole in materia di incentivi per le assunzioni 2. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati (v. d.lgs. 181/2000) da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30.6.2014 dal regolamento UE 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. In caso di cessazione dell'attività nel mese di dicembre 2013 la dichiarazione delle retribuzioni 2013 deve essere inviata tramite PEC alla Sede competente entro il 17 febbraio 2014 e che entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del premio a titolo di regolazione 2013, al quale non è applicabile la rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999, indicando in F24 il numero 902014. 3.Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9 I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati (v. d.lgs. 181/2000) da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi. Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. I datori di lavoro aventi diritto all'esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 4. Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento (artt. 54-59 d.lgs. 276/2003) L'art. 1, c. 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del d.lgs. 276/2003, stabilendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza dei requisiti previsti e nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30.6.2014 dal regolamento UE 1224/2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (v. tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente o totalmenti esenti reperibile sul sito dell'inail) nonché le specifiche retribuzioni. l'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 5. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 1, c. 45, legge 220/2010) Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata 2014. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025. 6.Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 9, c. 5, legge 67/1988, art. 1, c. 45, legge 220/2010 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013) Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2013, che alla rata 2014. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 8). In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT  dell'azienda. Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. La percentuale deve essere arrotondata all'unità. L'arrotondamento deve essere effettuato alla cifra intera superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 42,4 va arrotondato a 42). (si fa rinvio alla circolare 60/2013 reperibile sul sito dell'Inail) 7.Riduzione del premio per il settore edile (art. 29, c. 2, dl 244/1995, art. 36-bis, c. 8, legge 248/2006 e decreto direttoriale MLPS 26.8.2013) Anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all'11,50% e si applica alla sola regolazione 2013. La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it2. Anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all'11,50% e si applica alla sola regolazione 2013. Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro entro la stessa data devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito . Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione . 8. Riduzione del premio per il settore della pesca (art. 6, c. 1, dl 457/1997 conv. legge 30/1998; art. 1,c. 74, legge 228/2012). La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 63,2% sia per la regolazione 2013 sia per la rata 2014. La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione

9. Incentivi ante 1.1.2008 per l'inserimento lavorativo dei disabili (art. 13, l. 68/1999, testo previgente all'art. 1, c. 37, legge 247/2007) Per tutti gli altri dal 1° gennaio 2008 è previsto un contributo all'assunzione erogato direttamente dalle Regioni, pertanto, il premio è dovuto in misura intera. Il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtù di convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre 20074. Tale incentivo continuerà a trovare applicazione in sede di autoliquidazione del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiché le convenzioni in questione avevano durata massima di otto anni. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "6" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. 10. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. 151/2001) L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7 e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. 11. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (art. 29 c.1-bis, terzo periodo d.l. 207/2008, decreto direttoriale MLPS/ MEF 8.8.2013) Ai premi speciali unitari dovuti per l'anno 2013 a titolo di regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione dell'11,70%. La riduzione non si applica alla rata 2014. 12. Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge 296/2006; decreto direttoriale MLPS/MEF 30.10.2013) L' art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. _ Regolazione 2013 Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013. La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del 7,08%. 

Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall'INAIL, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2013 Agevolazioni" con il codice 127. _ Regolazione 2014 L'applicazione della riduzione alla regolazione 2014, per l'autoliquidazione 2014/2015, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 da presentare entro il 16 maggio 2014. 13. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (art. 1- quater, legge 11/1986) Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione 2013 che per la rata 2014. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

Dr.ssa Silvana Toriello
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LaPrevidenza.it, 11/04/2014

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