Rivalutazione dell’assegno di cura: la Corte dei Conti rimedia allo scandalo dei pensionati tabellari affetti da malattie tubercolari
Corte dei Conti Lombardia, Sentenza 11.7.2008 n. 500 - Avv. Andrea Bava
Rivalutazione dell’assegno di cura: la Corte dei Conti rimedia allo scandalo della pensionati tabellari affetti da malattie tubercolari
Con una coraggiosa e innovativa sentenza, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia ha accolto una domanda collegata a una vicende più dimenticate e neglette, ma non per questo meno rilevanti soprattutto dal punto di vista umano, che riguardano i pensionati privilegiati, ossia la paradossale dimenticanza nell’aggiornamento dell’assegno di cura.
Tale assegno venne fissato dall’art. 108 del testo Unico n. 1092/73 in lire 96.000 annue (ed all’epoca tale importo superava, in qualche caso, la pensione tabellare base): da tale momento, tale assegno venne dimenticato, rimanendo fermo nel suo importo, attualmente, di 4,13 euro mensili.
Ciò appare ancor più paradossale se si tiene presente che la volontà del legislatore di attribuire uno speciale riconoscimento per le patologie tubercolari, caratterizzate dal perenne pericolo di riaccensione di focolai, avrebbe a maggior ragione imposto un costante adeguamento di tale emolumento.
Ancor più grave è che l’identico assegno previsto dalla pensionistica INPS viene aggiornato annualmente in base agli indici di rivalutazione.
Tale situazione viene ora rimediata – seppure parzialmente, per i motivi di seguito indicati – dalla innovativa sentenza che si commenta.
Il Giudice di Milano ha infatti aderito alla tesi propugnata da un pensionato bresciano, secondo la quale il sistema di perequazione automatica di ogni prestazione pensionistica fissato dall’art. 11 D.Lgs 503/92 e dall’art. 59 comma 4 legge 27.12.1997, n. 449 debba estendersi automaticamente anche all’assegno di cura, che appunto è anch’essa una prestazione pensionistica.
L’unico limite che sortisce da tale statuizione è che le “famose” lire 96.000 annue, in base alla costruzione accolta dal Giudice, dovranno essere rivalutate retroattivamente a partire dal 1 gennaio 1998, ancorché esse, in quel momento, fossero… ancora e solo lire 96.000 (e comunque, con pagamento a decorrere dal quinquennio anteriore alla domanda amministrativa, stante l’intervenuta prescrizione degli ulteriori arretrati).
In pratica, la decisione del Giudice non potrà certo rimediare per intero alla dimenticanza del legislatore, consentendo di “risvegliare” l’assengo dormiente solo dal 1998; in ogni caso, ove tale orientamento attecchisca i pensionati affetti da patologie tubercolari potranno ottenere quell’adeguamento che, se certo non cambierà la sostanza del loro stato economico, comunque potrà farli sentire meno isolati e abbandonati a loro stessi, ottenendo dal Giudice quella considerazione che lo Stato, evidentemente, non voleva più dare loro.
(Avv. Andrea Bava)
LaPrevidenza.it, 28/07/2008