martedì, 18 marzo 2025

Riscatto laurea, INPS obbligato al calcolo dell'onere anche se silente su domanda del 1991

Tribunale di Roma, sentenza 10.5.2023 n. 4729

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  

1^Sezione Lavoro 

n. 30887/22 R.Gen. 

Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa  

TRA

Michele Vecchione (nato a Roma il 25.8.1964), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec avv.sergiopatrone@pec.libero.it dell'avv. Sergio Patrone che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti  ricorrente  


INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Tomaselli e Cristiana Giordano in virtù di procura generale in atti  convenuto all'udienza del 10 maggio 2023 ha pronunciato la seguente sentenza  

DISPOSITIVO  

condanna l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., a quantificare l'ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto degli anni di studi universitari presentata da Michele Vecchione all'Inps il 17.12.1991, ed a comunicare al ricorrente l'importo da corrispondere sulla base della stessa;  compensa integralmente tra le parti le spese di lite.  

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE  

Con ricorso depositato il 5.10.22 e ritualmente notificato all'Inps, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo di aver presentato in data 17.12.1991 domanda all'Inps di Roma per il riscatto degli anni di studi universitari ai fini pensionistici, allegando alla stessa tutta la necessaria documentazione a supporto, ma che l'Inps non aveva mai fornito riscontro alla richiesta, nonostante il ricorrente si fosse più volte recato personalmente presso gli uffici dell'Ente per sollecitare una risposta.  Sentenza n. 4729/2023 pubbl. il 10/05/2023  RG n. 30887/2022  Il ricorrente ha quindi dedotto di essere in possesso, dalla data della domanda del 17.12.91, di tutti i requisiti per accedere al riscatto degli anni di studio universitari, e di aver quindi diritto a conoscere l'importo da versare a tal fine all'Inps, sulla base della suddetta domanda.  

Ha quindi chiesto accertarsi il proprio diritto al riscatto degli anni di studi universitari come da domanda presentata all'Inps il 17.12.1991 e condannare l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., a quantificare l'ammontare della riserva matematica in relazione alla suddetta domanda, ed a comunicare al ricorrente l'importo da corrispondere sulla base della stessa; in subordine, in caso di rigetto della domanda principale, ha chiesto condannare l'Inps al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del comportamento contrario a buona fede tenuto dall'Inps, da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all'Inps per il riscatto degli anni di laurea per effetto di una nuova domanda, ed al minor incremento del trattamento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente. Con vittoria delle spese di lite.

L'Inps si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda, l'intervenuta decadenza dall'azione, ex art. 47 d.p.r. 639/70, e comunque l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'istante.  All'odierna udienza, concesso termine per il deposito di note, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.  E' incontestato tra le parti che il ricorrente in data 17.12.1991, essendo dipendente della SIP, abbia presentato all'Inps domanda di riscatto dei 5 anni del corso universitario all'esito del quale aveva conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica.  Il ricorrente ha poi documentato di aver conseguito in data 19.7.89 la suddetta laurea di dottore in Ingegneria Elettronica, e di essere dipendente della Sip s.p.a. al momento della presentazione della domanda di riscatto (docc. 2, 3 e 4 prod. ricorr.).  

Ciò posto, non può essere accolta l'eccezione di decadenza formulata dall'Inps ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/70, conformemente a quanto da ultimo statuito dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che da diverse pronunce di merito che questo giudice ritiene di condividere, ed alle cui motivazioni fa riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Corte di Appello di Roma n. 2411/2020; Trib. Roma n. 6613/2020; Trib. Sulmona n. 90/2018; Trib. Ivrea n. 38/2017).

A tal proposito si osserva infatti che la Suprema Corte, mutando recentemente il proprio orientamento, ha escluso che alla domanda di riscatto degli anni del corso di laurea si applichi la decadenza di cui al suddetto art. 47 dpr 639/70. A queste conclusioni la Suprema Corte è giunta rilevando come il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 riguardi le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale (Cass. Sentenza n. 13630 del 02/07/2020).

Laddove in passato la giurisprudenza di legittimità aveva invece ritenuto che la domanda di riscatto del corso di laurea rientrasse tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, e che ad essa dovesse quindi applicarsi il termine di decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, fermo restando che la maturazione del termine non avrebbe escluso la possibilità di richiedere il riscatto successivamente, ancorché con riferimento ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda (così Cass. n. 15521 del 2008; nello stesso senso, Cass. n. 20924 del 2018).  La più recente giurisprudenza di legittimità appare tuttavia maggiormente condivisibile, in quanto fondata sul dato testuale dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 che così dispone: "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione." 

L'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 assoggetta dunque l'azione giudiziaria al termine di decadenza sia "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici", che  "per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 30887/2022 della legge 9 marzo 1989, n. 88". Il dato letterale della norma esclude quindi, prima facie, che le controversie concernenti la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea appartengano al novero delle controversie in materia di trattamenti pensionistici, dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn. 18238 del 2002 e 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti trattamenti pensionistici, ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica ex art. 13, I. n. 1338/1962) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato. Il riscatto è infatti un istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria, oneroso per l'istante che ne faccia domanda, che è tenuto a pagare il 50% della riserva matematica necessaria a generare la rendita pari alla quota di pensione che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi nel periodo degli studi per conseguire la laurea (art. 2-novies, l. n. 114/1974, che ha abrogato l'art. 50, l. n. 153/1969). 

D'altronde, la riprova della estraneità del riscatto sia rispetto ai "trattamenti pensionistici" stricto sensu, sia rispetto ai benefici contributivi speciali idonei a incrementare le provvidenze spettanti all'assicurato a totale carico del sistema previdenziale pubblico, è costituita dal fatto che le stesse pronunce che in passato hanno affermato l'assoggettabilità delle controversie in materia di riscatto alla decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, cit., hanno poi contraddittoriamente escluso per il diritto al riscatto ciò che è invece costituisce conseguenza normale e indefettibile della decadenza, ossia l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto, e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda (giurisprudenza consolidata: v. da ult. Cass. n. 21039 del 2018); il che contrasta con la premessa dell'applicabilità del regime decadenziale, ma costituisce tuttavia conclusione ragionevole se, come appare preferibile, si muove dall'opposta premessa che la decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, non trovi applicazione alcuna in caso di domanda di riscatto degli anni di laurea.

In tal caso può infatti al massimo porsi la questione della natura essenziale o meno, ex art. 1457 c.c., del termine che, all'esito dell'accoglimento dell'istanza di riscatto, sia stato stabilito dall'ente previdenziale per il versamento della riserva matematica, e della conseguente decadenza in cui sia incorso l'interessato che non l'abbia rispettato.  Alla stregua delle osservazioni innanzi svolte deve concludersi che nel caso di specie non opera la decadenza triennale di cui all'art. 47 DPR 639/70.  Per ragioni analoghe a quelle appena espresse deve pure escludersi che sia maturata la prescrizione del diritto dell'istante. Ciò in quanto il diritto ad esercitare il riscatto sorge solo per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto, che abbia verificato la sussistenza delle relative condizioni e richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica, come quantificata dall'Inps.

Laddove la presentazione della domanda rileva solo al fine di ottenere la quantificazione degli oneri economici gravanti sul lavoratore per il conseguimento del riscatto, e cristallizza a quella data i parametri su cui effettuare il calcolo della necessaria riserva matematica; alcun ulteriore atto di impulso è richiesto al contribuente che, una volta attivata la procedura, ha interesse esclusivamente a che il provvedimento favorevole venga emesso prima del suo pensionamento, e in tempo utile per fruire del periodo riscattato. 

Ed infatti la presentazione della domanda di riscatto del corso di laurea, non determinando l'automatica insorgenza del diritto all'incremento dell'anzianità assicurativa, ma soltanto la facoltà di versare, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, la corrispondente riserva matematica, non può far decorrere alcun termine di prescrizione, non sussistendo in capo al richiedente alcun diritto soggettivo suscettibile di prescrizione fino al momento del pagamento della riserva matematica calcolata e comunicata dall'Istituto previdenziale.  L'Inps va pertanto condannato a quantificare ed a comunicare al ricorrente l'ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto degli anni di studi universitari presentata da Michele Vecchione all'Inps il 17.12.1991.  Spese compensate, attesa la presenza di contrasti giurisprudenziali in materia.  

Roma, 10 maggio 2023.  

Il giudice 

Paola Giovene di Girasole

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LaPrevidenza.it, 15/05/2023

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