Decreto Ministeriale 29 gennaio 2004
La rinuncia all'accredito della contribuzione previdenziale, già disposta dall'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, trova ulteriore applicazione nel presente decreto che dispone, tra l'altro, che i contributi debbano essere destinati per il 40 per cento, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 16/05/2004
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