martedì, 13 ottobre 2026

Regolamentazione CE: periodi figurativi, di residenza e pensione di anzianità

Inps, Circolare 24.7.2007 n. 107

 

Su proposta della delegazione italiana, la Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti ha esaminato la questione interpretativa dell'art. 45 del regolamento CEE n.1408/71, nella parte in cui dispone che: l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica�.





In particolare, la questione si è posta circa la presa in considerazione di taluni periodi di contribuzione figurativa maturati ai sensi della legislazione di altri Stati membri, ai fini della concessione della particolare prestazione pensionistica denominata pensione di anzianità �, prevista dalla normativa italiana.




Come è noto la pensione di anzianità costituisce una prestazione del tutto distinta dalla pensione di vecchiaia, garantendo un trattamento privilegiato in quanto accordata al lavoratore in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.




In relazione a tale sua caratteristica sono, quindi, previsti requisiti contributivi più rigorosi rispetto a quelli della pensione di vecchiaia. In particolare, per conseguire la pensione di anzianità , il lavoratore deve far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro: è pertanto escluso il computo dei periodi di contribuzione figurativa (assimilata), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, i periodi di servizio militare e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, cd. congedo di maternità .




La ratio di tale norma è quella di considerare soltanto i periodi di effettivo lavoro, con l'unica eccezione di quei periodi figurativi per i quali è la stessa legge ad impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sono, quindi, esclusi dal computo dei periodi utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità , altri periodi coperti da contribuzione figurativa pur previsti dalla legislazione italiana, utili, invece, per la misura e per la maggiore anzianità .





Pertanto, in applicazione dell'art. 1, lettera F, del regolamento CEE n. 1408/71, ai fini della concessione della pensione di anzianità non debbono essere presi in considerazione i periodi figurativi risultanti nelle assicurazioni di altri Stati membri, che non corrispondano ai periodi di contribuzione figurativa che la legislazione italiana riconosce, eccezionalmente, utili per l'accertamento del requisito contributivo stabilito, unitamente al requisito dell'età , per il diritto alla pensione di anzianità.
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LaPrevidenza.it, 25/07/2007

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