Pubblico impiego, collocamento a riposo d’ufficio ed innalzamento età pensionabile
Tribunale di Ascoli Piceno, Ordinanza 27.8.2013 - Daniela Carbone
Con ordinanza del 27 agosto 2013 il Tribunale di Ascoli Piceno, Giud. Dr. Pocci, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali avverso il provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1.09.2013, affermando il principio secondo cui i dipendenti pubblici che, alla data del 31.12.2011, non avevano ancora compiuto 65 anni, non possono essere collocati a riposo d’ufficio, pur avendo maturato il requisito dell’anzianità di servizio, in quanto soggetti all’art. 6, comma 2-bis del d.l. n. 248/2007, conv. in l. n. 31/2008, secondo cui il collocamento a riposo d’ufficio è possibile con la maturazione del limite previsto per la sola pensione di vecchiaia e, quindi, all’innalzamento di età a 66 anni previsto dall’art. 24, comma 6, lett. c) del d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011.
Nel caso di specie, il provvedimento dell’amministrazione si basava sul ritenuto obbligo della stessa di dover collocare a riposo, dal 2012 e negli anni successivi, al raggiungimento dell’età di 65 anni, quei dipendenti che, alla data del 31.12.2011, erano già in possesso o della massima anzianità contributiva o della quota o dell’età anagrafica comunque prevista per il pensionamento, in quanto non sarebbero stati soggetti al nuovo regime sull’innalzamento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011.
Tuttavia, l’interessata aveva presentato apposita istanza deducendo di aver diritto a rimanere in servizio poiché soggetta al nuovo regime sull’innalzamento dell’età previsto dalla l. n. 201 del 2011, e cioè a 66 anni e 3 mesi, in vigore dal 1 gennaio 2013, con il conseguente collocamento a riposo a decorrere dal 01.12.2014. Infatti, quando le era stato comunicato il decreto di pensionamento, l’interessata non aveva ancora raggiunto il limite massimo anagrafico previsto dalla precedente disciplina per essere collocata coattivamente a riposo.
L’articolo 24 del decreto legge n.201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 prevede, al comma 3, che “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”.
Quindi, dal testo surriportato si evince che solo il lavoratore che abbia maturato entrambi i requisiti sia di età che di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 “consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenza la certificazione di tale diritto.”
Il successivo comma 5 dell’art. 24 succitato prevede che “5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”.
La Circolare n. 2 del 08.03.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva impropriamente e ingiustamente trasformato quello che era un diritto facoltativo del dipendente, che poteva decidere se accedere o meno al pensionamento, sulla base del diritto maturato, in un preteso obbligo della pubblica amministrazione al pensionamento per vecchiaia, secondo il previgente limite di età di 65 anni anziché secondo il nuovo di 66 anni.
Secondo tale illegittima interpretazione, il trattenimento in servizio non sarebbe più stato oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, bensì di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compiva in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria.
Ciò è possibile, secondo il Ministero, perché nel settore del lavoro pubblico non opera il principio d’incentivazione alla permanenza in servizio sino al 70° anno di età introdotto dall’articolo 24 comma 4.
Di conseguenza, sempre secondo il Ministero convenuto, i dipendenti pubblici non potevano accedere, neanche a loro richiesta, al nuovo regime di innalzamento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24 ma la pubblica amministrazione aveva il dovere di collocarli a riposo, anche d’ufficio.
In realtà, tale interpretazione non può essere condivisa e l’illegittimità della stessa, oltre che dalla decisione in commento, è stata già autorevolmente affermata nella sentenza del Tar Lazio n. 2446 del 7.3.2013 (Di Somma / Min. Giustizia – allegata), con la quale è stata contestualmente annullata la circolare n. 2 del 08.03.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero proprio quella tenuta presente dal Ministero convenuto nel negare la richiesta di permanenza in servizio della ricorrente, “nella parte in cui essa univocamente stabilisce che l’amministrazione dovrò collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.” (pag. 10 della sentenza del TAR Lazio).
La pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia, per quanto oggetto di numerosi interventi legislativi che nel tempo ne hanno determinato un avvicinamento, restano comunque due istituti distinti con due finalità diverse. Inoltre, l’accesso alla pensione di anzianità, salva la normativa speciale che consente all’amministrazione di incentivarlo e comunque di disporlo a certe condizioni resta, anche nell’ambito del pubblico impiego, una facoltà e non un obbligo del lavoratore.
Come emerge chiaramente da altra ordinanza resa su fattispecie analoga dal Tribunale di Roma, Giud. Dott. Boeri, “un conto è l’accesso al trattamento pensionistico ed altro conto è il collocamento obbligatorio a riposo”. Tale orientamento, in principio sostenuto dal Tribunale di Maria Capua Vetere, oggi trova conferma in sempre più numerose decisioni di merito, le quali sono concordi nel ritenere che i nuovi requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia trovano applicazione a coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità ma non quelli per la pensione di vecchiaia (anzianità contributiva ed età anagrafica). Dovrà per tal motivo applicarsi alla ricorrente l’art. 6, comma 2-bis del d.l. n. 248/2007, conv. in l. n. 31/2008, ai sensi del quale “2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo”. Da tale quadro normativo, discende inequivocabilmente che il dipendente pubblico è collocato a riposo d’ufficio in coincidenza con la maturazione del limite massimo di età previsto per la sola pensione di vecchiaia, e quindi a 66 anni, ex art. 24, comma 6, lett. c), del d.l. 201 del 2011, conv. in l. n. 214/2011. Di seguito si allega l'Ordinanza.
Avv. Daniela Carbone
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
II giudice, dr. Emilio Pocci, in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da I. G. nei confronti del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 23/7/2013 I.G. premesso:
di essere in servizio, dal 1/12/1999, presso la Sopraintendenza per i beni archeologici delle Marche;
di avere chiesto, con lettera del 23/1/2013, in base all'art. 16 del Digs. n. 503/1992, di essere trattenuta in servizio, atteso il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, nel successivo mese di agosto 2013;
che, con decreto n. 140 del 24 giugno 2013 l'amministrazione aveva disposto il collocamento a riposo per limiti di età della ricorrente a decorrere dal 1/9/2013;
che, con lettera del 1/7/2013 la ricorrente aveva chiesto che le fosse applicato il limite di età di 66 anni e 3 mesi, con conseguente collocamento a riposo a decorrere dal 1/12/2014;
che I'amministrazione non aveva dato alcun riscontro;
conveniva davanti a questo Tribunale il Ministero per i beni e le attività culturali per sentir dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto n. 1140 del 24 giugno 2013 della Direzione dei beni culturali e paesaggistici delle Marche ed accertare il diritto della ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno d'età con condanna dell'amministrazione convenuta a trattenere in servizio I. G. ed a revocare il decreto impugnato.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.
Il ricorso e fondato.
Come già affermato in analoghe decisioni non può condividersi l'opinione secondo la quale vi l'obbligo dell'amministrazione datrice di lavoro di collocare a riposo, nel 2012 e negli anni successivi al raggiungimento del 65° anno d'età quei dipendenti che al 31/12/2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
Secondo la tesi dell'amministrazione i dipendenti in parola non sarebbero soggetti, neanche a loro richiesta, al nuovo regime sull'innalzamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dall'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 21412011:
Va premesso che il TAR Lazio, con sentenza del 10/1/2013, ha annullato la circolare n. 2/2012 della Presidenza del Consiglio del Ministri nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l'accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.
Ritiene il giudicante, aderendo all'opinione espressa dai Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (ordinanza 13/7/2012) e di Roma (ordinanza 20/5/2013), che l'attuale ricorrente non ha ancora raggiunto il limite massimo anagrafico (65 anni) previsto dalla precedente disciplina per essere collocato coattivamente a riposo, ma risulta soggetto all'art. 6, comma 2 bis del D.L. n. 248/2007, convertito in 1. 31/2008, secondo cui i dipendenti pubblici sono collocati a riposo d'ufficio, in coincidenza con la maturazione del limite previsto per la sola pensione di vecchiaia e, quindi, 66 anni a norma dell'art. 24 comma 6 lettera c) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 669 bis e 700 c.p.c. :
in accoglimento del ricorso ordina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di trattenere in servizio I. G.;
condanna il Ministero convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese processuali. Omissis.
(Daniela Carbone)
LaPrevidenza.it, 16/09/2013