Corte dei Conti Toscana, sentenza 26 gennaio 2005 n° 83
Deve, infatti, considerarsi che il diritto al trattamento privilegiato è del tutto autonomo rispetto al titolo risolutivo del rapporto di servizio (Sez. Campania, 26.2.2001, n. 279) e che la risoluzione del rapporto di servizio non osta di per sé al riconoscimento della pensione privilegiata (Sez. riunite n. 50 del 18.3.1981) purchè sia riconosciuto l'effettivo carattere inabilitante delle infermità, dipendenti dal servizio, al servizio stesso.
LaPrevidenza.it, 27/03/2005
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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