Articolo dell'Avvocato Giampaolo Cervelli
L'Avvocato XXXX esponeva al giudice del lavoro che la cassa nazionale previdenza non aveva correttamente calcolato il dovuto a titolo pensionistico sulla base di un errore di interpretazione della legge...Esponeva il XXX di essersi cancellato dalla Cassa nel periodo 81 - 85, ma che la Cassa aveva calcolato come "anni zero" i predetti anni al fine di determinare la media dei più elevati dieci redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il ricorrente non andavano conteggiati neppure come anni zero i periodi in cui non era stato iscritto alla Cassa...il Tribunale, con la sentenza appellata, ha rigettato la domanda. Sul ricorso promosso da XXX la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 3611/06 depositata il 16 gennaio 2007 ha rigettato l'appello sulla scorta del tenore testuale dell'art. 2 della L. n. 141/92 che dispone: "la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
LaPrevidenza.it, 25/05/2007
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