Decreto Ministero Economia 20.11.2004, G.U. 10.12.2004
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003 è stata fissata al 2,5 dal 1° gennaio 2004 e al 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
LaPrevidenza.it, 24/12/2004
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
3287451985
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale