mercoledì, 29 novembre 2023

Pensioni: legittimità artt. 39 e 56 del D.P.R. 915/1978 e art. 1 c. 5 del D.P.R. 834/81

Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionali Appello, Sentenza 15 ottobre 2004 n. 352

 

Le questioni sollevate dall'appellante in ordine alla concessione dei benefici di cui agli artt. 39 (assegno di maggiorazione) e 56 (indennità speciale annua spettante alle vedove agli orfani e categorie assimilate) del D.P.R. n. 915/1978, riguardano la incostituzionalità delle norme stesse nella parte in cui condizionano la concessione dei benefici ivi previsti a determinate condizioni economiche della parte (art. 70 del D.P.R.) assumendosene il contrasto con gli att. 3 e 38 della Costituzione.
Le questioni sono manifestamente infondate.
Correttamente già il giudice di primo grado aveva evidenziato che l'attribuzione dei predetti benefici subordinata a determinate condizioni reddituali era “frutto di scelte sufficientemente razionali”, ma tale motivazione, ritenuta incongrua da parte appellante, trova invece la sua ragion d'essere proprio nelle valutazioni operate dalla Corte Costituzionale. Quest'ultima, con sent. n. 405 del 12-11-1993, ha affermato che la diversità di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione. La riversibilità della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza e il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915 del 1978 si fondano piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiché la determinazione del limite di reddito per la riversibilità della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive………
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LaPrevidenza.it, 11/11/2004

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