Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale
Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311
Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione la Corte dei Conti ribadisce quanto affermato dall’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 che stabilisce, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, quanto segue:
"Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni.
La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".
LaPrevidenza.it, 09/11/2004