Pensione privilegiata per infermità nervosa: militare di leva ed eventi stressanti
Corte dei Conti , sez. Liguria, sentenza 16 novembre 2004 n° 1066
Siamo lieti di segnalare un’altra Sentenza della Corte dei Conti – questa volta della Sezione Liguria – che ha reso giustizia con attenzione umana oltre che giuridica e medico-legale al vero e proprio “calvario” subito dal ricorrente.
Il P., diplomato ad un Istituto Tecnico, all’età di 21 anni viene arruolato come militare di leva nell’Esercito, assegnato alla Scuola Specializzata Trasmissioni nella III Brigata Missili, viene promosso Caporale, poi Caporal Maggiore ed infine Sergente. Congedato per fine ferma: apparentemente tutto bene, tutto normale; viceversa, pochi giorni dopo il congedo, ebbe a presentare “disadattamento ambientale, instabilità dell’umore, tendenza a chiudersi in se stesso, ad isolarsi” tanto che, dopo alcuni mesi, dovette essere ricoverato in Ospedale Psichiatrico per “sindrome dissociativa”.
Poiché nessun disturbo il P. aveva mai manifestato in 21 anni di vita precedente, non poteva che attribuirsi al servizio militare la causa della grave infermità.
Chiesta conseguentemente la pensione privilegiata, nel corso della istruttoria si accertò che, durante il servizio, il P., appena arruolato e poi ripetutamente per mesi, fu affetto – ed operato – da “condilomi acuminati”: il condiloma è una escrescenza papilliforme, contagiosa, localizzata a livello della cute dell’anno e dei genitali, ritenuta di origine virale.
Con quali conseguenze sulla vita di relazione, sull’orgoglio, sulla psiche di un ragazzo ancora ventenne è, purtroppo, facile immaginare! E sulle pesanti ironie dei commilitoni, gli scherzi, gli episodi di nonnismo, data la caratteristica dell’infermità, è superfluo soffermarsi!
Significativamente negli ultimi giorni di servizio, invece, dovette essere punito con sette giorni di cella di rigore (!) per essersi fatto sostituire, senza preventiva autorizzazione, da altro militare, “sentendosi poco bene in salute” (nota del Comandante di Compagnia).
Più tutta una serie di altri episodi, “minori” e “privi di impatto” per chi sta bene, ma non per il nostro militare.
Comunque, al termine di una istruttoria durata anni, l’Amministrazione respinge la domanda di pensione, con un modulo a stampa, uguale per tutti, con cui si nega che “il servizio sia stato causa unica, diretta o immediata o, per lo meno, secondo la costante giurisprudenza, concausa preponderante e necessaria”.
Il P. ricorre alla Corte dei Conti, presenta tre memorie difensive ed una perizia medico-legale, ma, sorprendentemente, la Corte respinge il ricorso senza neanche esaminare, neanche nominare la perizia di parte! Il P. ricorre allora in appello alle Sezioni Centrali della stessa Corte, che accolgono il ricorso per “insufficienza di motivazione della sentenza impugnata” e rimettono gli atti nuovamente alla Sezione Liguria.
Il nuovo Giudice, riesaminato con cura tutto l’annoso e sempre più voluminoso fascicolo (nel frattempo, dopo più di trenta anni, il P. è sempre ricoverato in struttura psichiatrica!), chiede un parere all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che però conclude, in parole povere, che la infermità nervosa al ricorrente è venuta perché… doveva venire e non “può essere condivisa una azione stressogena del servizio... durante il quale non risultano siano intervenuti eventi o situazioni che abbiano ecceduto una normale aspettativa”. (sic!).
Dinanzi a conclusioni, a dir poco, così sorprendenti, insorge nuovamente la difesa del P., sicché il Giudice riteneva necessario, quale elemento utile alla valutazione di quanto già emerso dalle perizie medico-legali in atti, acquisire parere di organismo qualificato, identificato nel Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell’Università degli Studi di Genova, in merito al seguente quesito: ‘Se, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della ricerca scientifica, la schizofrenia debba ritenersi una affezione di origine endogena, nella cui genesi o aggravamento non svolgono alcun ruolo gli stress psicofisici o i disagi ambientali, ovvero se tali accadimenti possano, in soggetti predisposti, costituire elementi concausali fondamentali per la genesi di tale patologia, che altrimenti resterebbe allo stato latente”.
L’Università degli Studi di Genova rendeva un approfondito parere, ampiamente riportato nella sentenza allegata sul sito, e, finalmente, anche in esito ad ulteriore memoria e perizia medica legale del ricorrente, il Giudice stabiliva che:
“nel caso in esame, l’esperienza del servizio militare, non ovviamente in quanto tale, ma in quanto contrassegnata da fattori specifici di stress (punizioni, scherno dei commilitoni), abbia potuto svolgere in un soggetto predisposto una funzione non solo di slatentizzazione, ma di aggravamento e di accelerazione della patologia da cui è affetto il ricorrente.
Si osserva, in merito, che nel parere citato si parla di tasso di ricadute elevato nel caso di ostilità dei famigliari nei confronti del paziente; non diversi appaiono, nel caso, gli effetti dell’ostilità dell’ambiente e dei commilitoni.
Del resto non v’è dubbio che anche soltanto l’anticipazione dell’insorgere dei sintomi e quindi del precipitare della condizioni del soggetto, sottraendo alla sua esistenza un periodo residuo di vita normale, costituisca già in sé un rilevante nocumento alla salute del medesimo”.
E acutamente concludeva con un osservazione troppo spesso dimenticata e cioè che: “Se il Legislatore ha riconosciuto che tali infermità (infermità mentali, fra le quali la schizofrenia N.D.R.) possono derivare la loro origine o ingravescenza, sia pure concausalmente, da fatti di servizio, ne ha ammesso una genesi non soltanto endogeno costituzionale, ma anche psicogeno reattiva.
Appaiono dunque fondate le conclusioni della difesa e del suo perito, secondo le quali una patologia silente è stata acutizzata in seguito alla prestazione del servizio, che è dunque intervenuto, quanto meno concausalmente, nel processo etiopatogenetico.
Da ciò deve conseguire, in applicazione degli artt. 64 e 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità”.
Come abbiamo premesso all’inizio, una sentenza importante non solo perché stabilisce, o ristabilisce, un punto fermo in materia di infermità nervose contratte a causa del servizio militare, prestato non in tempo di guerra, ma anche perché restituisce dignità e senso alle sofferenze di tanti giovani e dei loro famigliari.
(Si ringrazia Altalex. Nota a cura dell'Avv. Massimo Cassiano)
LaPrevidenza.it, 31/01/2005