Pensione Inps, separazione di fatto ed integrazione al minimo
Corte di Appello di Ancona, sez. lav., sentenza 22 maggio 2012 n. 457 - Avv. Daniela Carbone
Con l'allegata sentenza, la Corte d'Appello di Ancona, sez. lavoro, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato che il coniuge, separato di fatto da oltre trent'anni e titolare di pensione sociale, non ha diritto all'integrazione al minimo inps in presenza di redditi dell'altro coniuge, nonostante di quest'utlimo il richiedente non sappia nulla da oltre trant'anni.
La fattispecie è peculiare ed attuale poichè riguarda il caso limite di un coniuge che abbia abbandonato la moglie da oltre trent'anni facendo sparire ogni traccia ed omettendo ogni contatto. Al momento della richiesta di integrazione al minimo della pensione, l'interessata dichiara di essere separata. Tuttavia, l'inps che inizialmente aveva concesso l'integrazione al minimo sulla base dell'autocertificazione, nega tale diritto (con effetto retroattivo alla domanda) in quanto a conoscenza di redditi elevati del coniuge "scomparso" ed in mancanza di una separazione legale e non meramente di fatto.
Il Giudice d'appello, accertata la buona fede della ricorrente (ultraottantenne) circa la dichiarazione di separazione fatta al momento della domanda, nega il diritto all'integrazione al minimo Inps affermando che lo stato di bisogno del coniuge dev'essere sopportato non dalla collettività (con l'integrazione al minimo) bensì dal comiuge ancora in vita ex art. 143 cod. civ., in quanto titolare di redditi seppur ignoti (per privacy) alla moglie abbandonata trent'anni or sono. Viene dunque sostanzialmente affermata la totale irrilevanza della lunga separazione di fatto comunque verficatasi ed ancora in corso ai fini del diritto all'integrazione al minimo Inps, diversamente da quanto aveva affermato il Tribunale in primo grado secondo cui, il definitivo venir meno dell'affectio maritalis impedirebbe di dar rilievo alla disponibilità reddituale complessiva dei coniugi, seppur non legalmente separati.
LaPrevidenza.it, 20/04/2013