martedì, 13 ottobre 2026

Pensione e pignorabilità oltre il quinto se versata su un conto corrente bancario

Trib Napoli, sez. distaccata di Casoria, ord. 28 maggio 2013 - Avv. Daniela Carbone

 

Con ordinanza del 28 maggio 2013, il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, nell’ambito di un giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi, avente ad oggetto il pignoramento delle somme derivanti da una pensione del debitore versata su un conto corrente bancario, ha affermato che non sussistono, in quanto non si applicano al caso di specie, i limiti di pignorabilità di un quinto della pensione allorchè la pensione medesima venga versata su un conto corrente bancario. Ciò in quanto il rapporto previdenziale e la natura previdenziale delle somme percepite dal pensionato vengono a perdere suddetta natura con il loro versamento sul conto corrente bancario, dando luogo ad un nuovo e diverso rapporto di natura contrattuale, tra banca e correntista, non soggetto per tal motivo ai limiti di pignorabilità della pensione tutt’ora previsti dalla normativa vigente. 

Il principio sancito, per quanto già affermato da altri giudici di merito, va a consolidare suddetto orientamento. Infatti, il denaro che affluisce sul conto corrente perde la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito; ne consegue che l’azione esecutiva non soggiace ai limiti previsti per i crediti retributivi o pensionistici aggrediti presso il terzo pignorato, obbligato alla relativa erogazione (T. Bolzano, 03-02-2010; T. Torino-Moncalieri, 27-12-2007). Va in proposito evidenziato che l’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all’art. 34, 3º comma, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti; ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato......

 

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LaPrevidenza.it, 04/07/2013

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