Cassazione, sentenza 23.11.2011 n. 23670
Con sentenza depositata l'11.2.2010, la Corte d'Appello di Venezia rigettò il gravame proposto da B.G., vedova dell'avvocato M.P., avverso il decreto del Tribunale di Rovigo che aveva attribuito a C.D., coniuge divorziata del M., la pensione di reversibilità di quest'ultimo in ragione di una quota dell'80%.
A fondamento del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:
- non poteva ritenersi che la C. avesse rinunciato all'assegno divorziale solo per effetto del suo mancato pagamento da parte dell'obbligato (onde dovevano ritenersi irrilevanti le dichiarazioni reddituali del defunto e l'ordine di esibizione di quelle della reclamata); nè tale rinuncia poteva essere ritenuta in base alla lettera inviata dal M. alla figlia in data 6.11.1995, sia perchè proveniente dalla parte obbligata, sia perchè detta lettera era equivoca, posto che l'asserita disponibilità della C. poteva riferirsi semplicemente al fatto che l'avente diritto era disponibile ad utilizzare in favore della figlia anche quanto le spettava come assegno divorziale; inoltre le prove orali dovevano considerarsi inammissibili, perchè dirette a contrastare le risultanze di un provvedimento giurisdizionale e dovendo considerarsi, alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, la necessità di un ulteriore intervento giurisdizionale, senza alcuna possibilità di incisione automatica e diretta dei fatti sopravvenuti sulle statuizioni economiche discendenti dalla sentenza divorziale; - neppure era meritevole di censura la distribuzione percentuale della pensione effettuata dal primo Giudice, nella misura dell'80% in favore della C., prima moglie, il cui matrimonio aveva avuto una durata legale di poco meno di 12 anni (dal 30 settembre 1968 al 27 agosto 1980) contro i pochi mesi (dal 6 giugno all'11 ottobre 2007) dell'ultimo matrimonio;
LaPrevidenza.it, 18/02/2012
3497880035
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0958996835
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