venerdì, 11 ottobre 2024

Pensione di reversibilità anche alla ex

D.ssa Mariagabriella Corbi

 

La ex  ha diritto alla reversibilità della pensione del defunto marito se, in data precedente al trapasso, i due hanno pattuito il pagamento di un assegno periodico che non deve cessare qualora venga meno l'onerato. Lo stesso diritto alla reversibilità sussiste anche se il “mantenimento” è stato "sostituito" dall'usufrutto sulla casa coniugale. Così  la Suprema Corte con sentenza 13108 del 28 maggio 2010, ha respinto il ricorso di una donna contro l'ex moglie del suo secondo marito, cui il Tribunale aveva attribuito il 90% della pensione spettante al de cuius. La donna, che era convolata a nozze con l'uomo, un avvocato di Messina, pochi mesi prima che morisse, contestava il diritto della reversibilità pensionistica della sua prima moglie. Gli ex avevano stipulato un accordo, in base al quale la ex moglie avrebbe ricevuto, a titolo di corresponsione, in un'unica soluzione, ed in sostituzione dell'assegno di divorzio, la metà dell'usufrutto della casa coniugale. Tale accordo, secondo la Cassazione era "idoneo a creare la titolarità dell'assegno ai fini e per gli effetti di cui al richiamato art. 9 comma 2 della legge n. 898 del 1970 ed era incontestabilmente valido, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, e sottoposte alla verifica del Tribunale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristica assistenziale dell'istituto, utilità sia consistenti in una attribuzione una tantum sia in erogazione periodica ed in tal caso anche se eccedenti la durata della vita dell'obbligato”. Affermando che "le volte in cui per accordo delle parti sia stata determinata una forma dell'assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell'obbligato nondimeno deve ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. 898/1970, per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione". L’articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987. disciplina l’effetto economico direttamente connesso al divorzio. La pensione di reversibilità è l’erogazione previdenziale che, alla morte del titolare pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), compete ai membri del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle....
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LaPrevidenza.it, 31/05/2010

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