mercoledì, 14 ottobre 2026

Pensione di inabilità: la Cassazione insiste nel determinare che il reddito da computare ai fini del diritto è quello familiare e non del solo richiedente

Cassazione civile  sez. lav.,  22 marzo 2013,  n. 7320

 

1. La ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello di Roma che le ha negato il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per difetto del requisito reddituale calcolato cumulando il reddito della stessa ricorrente con quello del coniuge. La N. osserva che l'Istituto previdenziale ha considerato per anni, ed anche attualmente, ai fini del calcolo del requisito reddituale per la pensione di inabilità, il solo reddito personale.

Rileva, inoltre, che l'esame dei lavori parlamentari relativi alla L. n. 33 del 1980, conferma la bontà di tale interpretazione. Osserva, infatti, che in prossimità di scadenza dei termini per la conversione del D.L. n. 663 del 1979, vi era stato un ordine del giorno sottoscritto da sei deputati i quali facevano presente che per la pensione di inabilità era stato omesso l'inciso che escludeva dal computo il reddito percepito da altri componenti il nucleo familiare previsto per l'assegno e chiedevano l'impegno del governo ad affermare che per gli invalidi gravi il limite di reddito andava calcolato con esclusione dei redditi dei familiari. Rileva che nella stessa seduta il governo aveva accettato detta raccomandazione affermando che la proposta interpretazione si deduceva dalla ratio della legge.

La ricorrente sostiene, altresì, che in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento deve ritenersi che anche ai fini della pensione di inabilità occorrere dare rilievo solo al reddito personale dell'invalido così come la normativa disponeva espressamente per il riconoscimento dell'assegno.

In via gradata eccepisce la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, in relazione agli artt. 3, 29, 31, 32 e 38 Cost..

2. Ritiene preliminarmente il Collegio che non ricorrano i presupposti per il sollecitato intervento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, ove si consideri che le conclusioni espresse nelle decisioni di questa Corte numero 5003 e 46 77 del 2011 - peraltro pienamente consapevoli dei difformi risultati interpretativi di cui alle sentenze indicate dalla ricorrente - costituiscono il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo e di una ricostruzione del relativo significato che appare essere la più aderente al loro dato testuale nonchè alla complessiva "ratio" dell'intervento legislativo in questa specifica materia. Va aggiunto che i principi affermati nelle precitate decisioni sono stati condivisi da tutta la successiva giurisprudenza (vedi, fra tante, Cass. n. 4806/2012; n. 10276/2012;nl0658/2012) sì che può dirsi ormai superato il denunciato contrasto giurisprudenziale e consolidato l'orientamento riassumibile nei sensi di seguito indicati.

3. La questione portata all'esame della Corte va risolta tenendo presente la vicenda legislativa delle due prestazioni di assistenza - pensione di inabilità e assegno mensile - che vengono in considerazione nella presente controversia. Nel dettare una nuova disciplina delle provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, la L. 30 marzo 1971, n. 118, previde la concessione - a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'Interno - di una pensione di inabilità per i soggetti maggiori di 18 anni nei cui confronti fosse stata accertata una totale inabilità lavorativa (art. 12) e la corresponsione, per i periodi di incollocamento al lavoro, di un assegno mensile ai soggetti di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, con capacità lavorativa ridotta in misura superiore a due terzi (art. 13). Le condizioni economiche richieste dalla legge per l'assegnazione di entrambe le descritte prestazioni erano le medesime: l'art. 12, comma 2, facendo riferimento a quelle stabilite dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, e, a sua volta, l'art. 13, comma 1, prevedendo la concessione dell'assegno mensile "con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente"). Pertanto, considerando quanto previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, (norma, quest'ultima che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l'invalido, per aver diritto alla pensione di inabilità, come pure all'assegno mensile, non doveva essere "titolare di redditi, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a L. 156.000 annue" (così il testo originario dell'art. 26 della legge citata). Successivamente il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114), intervenne per elevare l'importo annuo della pensione di inabilità e quello mensile dell'assegno (art. 7), ribadendo (art. 8) che le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili - e, quindi, tanto per la pensione di inabilità che per l'assegno mensile - "sono quelle previste nel precedente art, 3 per la concessione della pensione sociale" e, nel contempo, stabilendo (appunto nell'art. 3, dettato in parziale sostituzione della L. n. 153 del 1969, art. 26, cit.) che le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione sociale consistevano nel possesso di redditi propri per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, ovvero, in caso di soggetto coniugato, di un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue.

Con il successivo intervento di cui alla L. 21 febbraio 1977, n. 29, articolo unico, (di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850) i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art. 8, (che, come già detto, richiamava quelli previsti dall'art. 3, dello stesso D.L., per la concessione della pensione....

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LaPrevidenza.it, 18/04/2013

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