Articolo del Prof. Mario Meucci
Nonostante chiare ed univoche statuizioni di diritti paritari finalizzati all’affermazione costituzionale della stessa età massima lavorativa fra i due sessi (intesa quale garanzia della stabilità reale per l’identica durata della massima età lavorativa, attualmente fissata a 65 anni, in coincidenza con quella dell’uomo) persistono tentativi di negare, di fatto e in diritto, tale garanzia, avvalendosi strumentalmente di infelici formulazioni di un inadeguato legislatore che si è atteggiato a soggetto «disaccorto» nel momento di stabilire, con la mano sinistra, disposizioni in tema di tutela per la fase di risoluzione del rapporto senza tener conto delle implicazioni che introduceva, con la mano destra, con disposizioni afferenti l’elevazione dell’età pensionabile.
LaPrevidenza.it, 24/05/2007
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...