lunedì, 17 febbraio 2025

Opzione Donna: proroga per il 2016

Avv. Maria Antonietta Sancipriani

 

L'articolo 1 al comma 9 della Legge 243/2004 introduce la possibilità per le donne di presentare domanda di pensione nel momento in cui compiano: 57 anni nell'ipotesi di lavoratrici con contribuzione derivante esclusivamente da lavoro dipendente; 58 anni d'età in ipotesi di lavoratrici con contribuzione mista, entrambe però devono annoverare 35 anni di contribuzione cioè 1820 contributi settimanali. Il testo letteralmente recita: " In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione". La circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012 chiarisce che nell'espressione "diritto di accesso" deve ricomprendersi non solo il requisito anagrafico e quello contributivo ma anche l'effettiva decorrenza che avrebbe come punto di riferimento le cd "finestre di uscita" rispettivamente di 12 mesi per le lavoratrice a contribuzione cd pura e di 18 per le lavoratrici a contribuzione mista. 

Si deve tenere conto anche della "cosiddetta" aspettativa di vita per cui l'età necessaria è aumentata di tre mesi, quindi 57 anni e tre mesi per le lavoratrici con contribuzione pure e 58 e 3 mesi per le lavoratrici con contribuzione mista. Con la legge di stabilità del 2016 l'opzione donna, che aveva una scadenza collocata al 31.12.2015, è stata prorogata, per cui la possibilità del prepensionamento calcolato con il metodo contributivo viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti. Vi è comunque da evidenziare che questa scelta comporta forti penalizzazioni sull'assegno rinunciando a quasi il 30% della pensione che la lavoratrice avrebbero percepito a 66 anni e 7 mesi. 

I requisiti si devono raggiungere entro il 31 dicembre 2016 e la pensione però verrà sempre concessa con il sistema delle finestre mobili in base al mese di raggiungimento dei requisiti e tenendo conto dell'aumento relativo alla speranza di vita.

Avv. Maria Antonietta Sancipriani

(Maria Antonietta Sancipriani)

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LaPrevidenza.it, 23/10/2015

MARIO MEUCCI
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