Corte dei Conti, III^ sez. giurisdizionale appello, sentenza 25.11.2005 n° 755
Per parte appellante” l'art. 8 del T.U. n 1092 del 1973 ,nel disporre ,all'ultimo comma , che il periodo trascorso dal “militare” durante la sospensione dall'impiego debba essere computato in ragione della metà,dispone altresì alla lettera B del 3 comma che non si tiene conto del tempo trascorso dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica”. Rammenta poi che “ la legge n 121 del 1 41981 ha disposto che l'amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale “ per cui andrebbe applicata la norma di sfavore di cui alla lettera B) e non quella di favore di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
LaPrevidenza.it, 06/03/2006
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