Articolo di Pasquale De Feo 2.11.2005
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione con due sentenze del 2004, la n. 9492 e la n. 8433, hanno risolto il contrasto tra orientamenti giurisprudenziali che si era determinato in ordine all’individuazione, nel nostro sistema previdenziale, di un principio generale che consentisse il mutamento del titolo pensionistico.
La querelle nasce dalla specifica struttura del sistema previdenziale.
Nell’assicurazione generale obbligatoria, infatti, da un lato sono tipizzate diverse fattispecie di prestazioni previdenziali, ciascuna delle quali correlata ad un evento-rischio (invalidità, vecchiaia, anzianità) oggetto di tutela. Dall’altro il versamento di contribuzione da parte del soggetto obbligato avviene indistintamente per ogni prestazione prevista dalle leggi previdenziali.
Ne consegue che, naturalmente, l’assicurato nei confronti del quale si siano verificati i requisiti di legge richiesti per diverse fattispecie pensionistiche ha la facoltà di optare per il trattamento a lui più favorevole, a nulla rilevando quale degli eventi-rischio si sia verificato per primo.
Il punto controverso concerne possibilità che tale facoltà di scelta possa essere riconosciuta anche a chi sia già titolare di trattamento pensionistico. In tal caso anche al pensionato dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di optare per la liquidazione di un diverso tipo di pensione in sostituzione della precedente, in virtù di requisiti di legge perfezionati successivamente alla decorrenza della prestazione originaria.
In merito si sono registrati due contrapposti orientamenti che hanno diviso tanto la dottrina quanto la giurisprudenza.
(Articolo di Pasquale De Feo - Direzione Generale Inps)
LaPrevidenza.it, 05/11/2005
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