Cassazione, Sentenza 30.3.2010 n. 7683
La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – e, in riforma della decisione n. 99 del 21.1.2005 del Tribunale di Firenze, rigetta la domanda proposta da P.M. Per ottenere la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno cagionatole dall’erroneità delle indicazioni contenute negli estratti contributivi che inviati dall’Istituto.
All’esito di accoglimento dell’appello dell’Inps la Corte di appello di Firenze perviene sul rilievo che le due comunicazioni alla P. (11.8.1998 e 12.9.2002) avevano la natura di estratti- conto comunicati a titolo puramente informativo e contenenti l’esplicito avvertimento della possibilità di inesattezze, non riconducili, pertanto, alla fattispecie di certificazione rilasciata a domanda dell’assicurato e sottoscritta dal funzionario responsabile di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54 cosicchè non potevano fondare una responsabilità dell’Inps per il danno cagionato dalla loro inesattezza (dimissioni dal posto di lavoro nel presupposto di aver diritto alla pensione di anzianità con una certa decorrenza), danno che l’interessata poteva evitare chiedendo la prevista certificazione ai sensi di legge.
LaPrevidenza.it, 29/04/2010
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